Cos'è
La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
Chi può presentare
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Come si fa
La richiesta, compilata sull'apposito modulo può essere:
- inviata a mezzo posta all'indirizzo: Centro Servizi - Largo Torello de Strada 11/a - 43121 Parma;
- presentata presso gli Sportelli Polifunzionali del Duc (Piano -1) Largo Torello de Strada 11/a - 43121 Parma
- trasmessa tramite PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it
La consegna del presente modulo può essere effettuata da altro soggetto diverso dal firmatario purchè abbia con sè un documento di riconoscimento.
L'istanza verrà smistata dall'ufficio protocollo al settore/servizio depositario del documento originario richiesto.
Costi
I costi da sostenere per la richiesta di accesso agli atti, sono articolati come meglio sotto specificato:
- costi di riproduzione come da piano tariffario;
- rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale necessita di marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate;
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza rilevata dal numero di protocollo in entrata, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Se tale termine decorre inutilmente la richiesta si intende non accolta. L’interessato può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).