Cos'è
La violazione alle norme del Codice della Strada è immediatamente contestata dagli agenti di polizia locale al trasgressore, a cui viene consegnata una copia del verbale di accertamento. Qualora non sia possibile la contestazione immediata (ad esempio in caso di veicolo in sosta o di violazioni accertatate con apparecchiature elettroniche) l'accertamento è notificato al proprietario del veicolo.
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o il proprietario (responsabile in solido con l'autore della violazione) può eseguire il pagamento della somma indicata sul verbale. Detto termine è perentorio perchè a partire dal 61° giorno dalla contestazione o notificazione del verbale, la somma da pagare a titolo di sanzione pecuniaria raddoppia.
Se si ritiene la violazione accertata ingiustamente è possibile proporre ricorso al Prefetto entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale; oppure al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
La presentazione dell'opposizione oltre la scadenza del termine o da parte di un soggetto non legittimato o dopo aver pagato la sanzione determina la inammissibilità del ricorso stesso.
E' soggetto legittimato a presentare il ricorso:
A) il conducente del veicolo (trasgressore) se identificato
oppure
B) il soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 196 C.d.S. "Principio di solidarietà") al quale sia stato notificato l'accertamento di violazione. Ad esempio: l'intestatario della carta di circolazione del veicolo; il genitore o tutore di minore od incapace che ha commesso la violazione; ecc..
Come si fa
Il ricorso, redatto in carta semplice e sottoscritto dal soggetto legittimato, deve essere indirizzato “Al Signor Prefetto di Parma, Strada della Repubblica n. 39, Parma”; può essere presentato con le seguenti modalità:
1) per il tramite del Comando Polizia Locale di Parma consegnandolo direttamente al Front Office del Comando in strada Del Taglio 8/a, oppure inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla P.E.C. comunediparma@postemailcertificata.it ;
2) raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Prefetto oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefpr@pec.interno.it .
Si precisa che ai fini della scadenza dei termini di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata del verbale) fa fede il timbro di spedizione della raccomandata o la data di presentazione al protocollo generale del Comune.
Cosa si ottiene
Provvedimento della Prefettura di Parma (ordinanza di archiviazione in caso di accoglimento del ricorso oppure ordinanza-ingiunzione di pagamento).
Dove rivolgersi
Per informazioni o chiarimenti su pagamenti e notiifche rivolgersi agli sportelli di Parma Gestione Entrate spa al numero 0521 035911. Gli operatori sono disponibili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Parma Gestione Entrate spa
Per informazioni riguardanti l'accertamento di violazione rivolgersi al Comando di Polizia Locale
Per telefono: 0521/218743
Via e-mail: frontoffice.pm@comune.parma.it
Costi
Vincoli
Il ricorso deve essere presentato nei termini: entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale.
Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, il Comando Polizia Locale trasmette al Prefetto, per la decisione di competenza, il ricorso del ricorrente con allegati copia del verbale e le deduzioni tecniche necessarie per confutare o confermare il ricorso stesso.
Si precisa che nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, questi ha 30 giorni di tempo per trasmettere la documentazione al Comando di Polizia Locale.
Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento di violazione, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, comprensiva delle spese di notifica (ordinanza-ingiunzione).
Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il Prefetto nello stesso termine, emette ordinanza di archiviazione del verbale.
Detti termini possono essere sospesi in caso di audizione personale del ricorrente e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione; decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso).
L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione secondo le modalità indicate nell’ingiunzione stessa.
Nello stesso termine è prevista la possibilità di adire opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria: Giudice di Pace.
L’ordinanza ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero il termine per proporre l’opposizione al Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.