Cos'è
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Pertanto, il ricorso avverso gli atti di accertamento emessi dalla Polizia Locale può essere proposto al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.) oppure al Prefetto (art. 203 C.d.S).
Anche le ordinanze ingiunzioni, emesse dal Prefetto a seguito di ricorso, possono essere impugnate innanzi al Giudice di Pace.
Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti in udienza e termina con l’emanazione della decisione del Giudice di Pace che può essere:
- ordinanza di inammissibilità del ricorso (perché il ricorso è presentato da persona non legittimata o perché presentato oltre i termini, o perché è già stato effettuato il pagamento della sanzione, o perché è già stato presentato ricorso al Prefetto ecc.);
- ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento);
- sentenza di rigetto (il ricorso non è accolto, la decisione costituisce titolo esecutivo)
- sentenza di accoglimento (con la quale è annullato l’atto di accertamento).