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Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Pertanto, il ricorso avverso gli atti di accertamento emessi dalla Polizia Locale può essere proposto al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.) oppure al Prefetto (art. 203 C.d.S).

Anche le ordinanze ingiunzioni, emesse dal Prefetto a seguito di ricorso, possono essere impugnate innanzi al Giudice di Pace.

Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti in udienza e termina con l’emanazione della decisione del Giudice di Pace che può essere:

- ordinanza di inammissibilità del ricorso (perché il ricorso è presentato da persona non legittimata o perché presentato oltre i termini, o perché è già stato effettuato il pagamento della sanzione, o perché è già stato presentato ricorso al Prefetto ecc.);

- ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento);

sentenza di rigetto (il ricorso non è accolto, la decisione costituisce titolo esecutivo)

sentenza di accoglimento (con la quale è annullato l’atto di accertamento).

Accedere al servizio

Come si fa

Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato oppure inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria del Giudice di Pace di Parma in Piazzale Boito, 1Bis, 43121 Parma (PR).

Dove rivolgersi

Per informazioni o chiarimenti su pagamenti e notiifche rivolgersi agli sportelli di Parma Gestione Entrate spa al numero 0521 035911. Gli operatori sono disponibili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Parma Gestione Entrate

Per informazioni riguardanti l'accertamento di violazione rivolgersi al Comando di Polizia Locale

Per telefono: 0521/218743

Via e-mail: frontoffice.pm@comune.parma.it

Cosa serve

Copia fotostatica del documento di identità (obbligatoria qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta)

Copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

Copia del verbale di accertamento

Documenti in carta semplice, attestanti la legittimazione attiva in caso di veicoli intestati a società, imprese, enti ecc.

Qualsiasi altro documento od atto che si ritenga utile produrre
Ricevuta attestante il pagamento del contributo unificato

Costi e vincoli

Costi

Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro.

Tempi e scadenze

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale.

Modulistica

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Ulteriori informazioni

Il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità, i seguenti elementi:

- indicazione dell’autorità giudicante (Giudice di Pace)

- generalità del ricorrente (dati anagrafici e residenza)

- titolo in funzione del quale ricorre (ossia definire la legittimazione attiva “in qualità di trasgressore”, “in qualità di legale rappresentante della società..” ecc..);

- estremi del verbale o dei verbali opposti (numero dell’atto, data e luogo della violazione);

- sommaria descrizione dei fatti e motivi di doglianza per i quali si chiede l’archiviazione (possono essere motivi di legittimità o motivi di merito);

- richiesta di archiviazione (senza la quale l’atto potrebbe essere trattato come semplice esposto);

- firma del ricorrente (senza la quale è inesistente)

Inoltre può contenere a titolo esemplificativo:

- la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel Comune di Parma (se non viene inserita ed il ricorrente risiede fuori comune le notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria del Giudice di Pace);

- la richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle relative sanzioni accessorie;

- la richiesta di mantenere la sanzione al minimo edittale in caso di soccombenza;

- la richiesta di audizione di testimoni.

Ultimo aggiornamento

21-09-2022 13:09

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