A chi è rivolto
Il soggetto passivo dell'imposta IMU, per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria) è tenuto a presentare al Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo cui è avvenuta la variazione della situazione, una dichiarazione con l'indicazione dell'aliquota applicata. Al termine della situazione che ha portato all'applicazione delle aliquote agevolate, il soggetto passivo deve dichiarare l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
Chi può presentare
Ogni soggetto passivo dell'imposta IMU, interessato all’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria), deve presentare la dichiarazione: ad esempio, nel caso più contitolari dell’immobile locato a canone agevolato, in assenza della presentazione della dichiarazione da parte di un contitolare, a quest’ultimo si applica l’aliquota ordinaria.
Descrizione
Il Comune di Parma ha previsto l'applicazione di aliquote IMU agevolate in diverse situazioni (Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, riduzione d’imposta per gli immobili locati a canone concordato, ecc.). Per usufruire di queste agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare l'apposita dichiarazione, allegando la documentazione eventualmente richiesta, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo cui è avvenuta la variazione della situazione. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e non deve, quindi, essere ripresentata a meno che non intervengano variazioni.
Le agevolazioni previste sono:
- Aliquota ridotta allo 0,8% per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998
- Aliquota ridotta allo 0,6% per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998
- Aliquota ridotta allo 0,8% per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a studenti universitari da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari, alle condizioni di cui all’art. 5, comma 2 e comma 3, della legge n. 431/1998
- Aliquota ridotta allo 0,6% (AFFITTI ACER) per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale del locatario), ai sensi della legge 431/1998, a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente non superiore a €35.000
- Aliquota ridotta allo 0,8% relativamente ai primi €500 di rendita, mentre 1,06% sulla parte eccedente di rendita (questi scaglioni si considerano fino all’annualità d’imposta 2024 inclusa) per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato a parenti di primo grado da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica del comodatario); Categoria catastale: A/2 Abitazioni di tipo civile, A/3 Abitazioni di tipo economico, A/4 Abitazioni di tipo popolare, A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 Abitazioni di tipo rurale, A/7 Abitazioni in villini, A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Nel caso delle agevolazioni per uso gratuito e per le locazioni abitative a canone concordato, si precisa che è necessario presentare la dichiarazione ogni qualvolta si verifichino dei fatti che incidono sulla determinazione del tributo. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- inizio contratto agevolato o uso gratuito;
- fine uso gratuito;
- proroga o rinnovo di un contratto a canone concordato;
- disdetta anticipata del contratto a canone concordato.
Per le locazioni a canone concordato è obbligatorio allegare copia del contratto di affitto o la ricevuta dell’avvenuta registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, da cui si evincano i dati relativi a decorrenza, scadenza e codici fiscali. Per i contratti, la cui stipula avviene senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, è, inoltre, obbligatorio allegare l’attestazione, da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo medesimo.
La dichiarazione deve essere presentata anche quando non sussistano più le situazioni per le quali è stata dichiarata l’applicazione delle aliquote agevolate: in questo caso il soggetto passivo deve dichiarare l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Come fare
Al fine di soddisfare le esigenze di celerità e di semplificare la procedura, gli interessati devono presentare la dichiarazione on-line, tramite accesso con SPID. Non è possibile inviare la dichiarazione con altre modalità.
Cosa serve
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sia a livello nazionale (ad es. agevolazioni IRPEF) che a livello locale (ad es. agevolazioni IMU), il decreto 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che per i contratti, la cui stipula avviene senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sia necessaria l’attestazione, da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo stesso, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo medesimo.
L’asseverazione viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel nuovo Accordo territoriale vigente nel Comune di Parma a far tempo dal 01/03/2020.
La mancanza dell’attestazione, per i contratti per i quali non si è richiesta l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, non consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il contratto sia, comunque, conforme all’Accordo stesso.
L’attestazione di conformità è necessaria solo per i nuovi contratti di locazione stipulati sulla base del nuovo Accordo territoriale in vigore dal 01/04/2019.
Per i contratti di locazione stipulati entro il 31/03/2019 e riferiti al pre-vigente accordo, l’attestazione non è dovuta neppure in occasione delle successive proroghe e/o rinnovi.
L’articolo 7, del d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, ha previsto che l’attestazione di conformità “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.”
- credenziali SPID;
- scansione di un documento d’identità del delegante in corso di validità, nel caso in cui la compilazione on-line del modulo di domanda avvenga da parte di una persona delegata;
- mandato di rappresentanza, nel caso in cui la compilazione on-line del modulo di domanda avvenga da parte di una persona delegata;
- Atto di nomina del tutore o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla nomina (Allegato A), nel caso in cui il soggetto d’imposta sia sottoposto a tutela;
- Nel caso di locazione a canone concordato da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998: copia del contratto di locazione a canone agevolato unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, a pena di decadenza dal beneficio
- Nel caso di locazione a canone concordato da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari, alle condizioni di cui all’art. 5, comma 2 e comma 3, della legge n. 431/1998: copia del contratto di locazione a canone agevolato unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, a pena di decadenza dal beneficio
- Nel caso di locazione a canone concordato (ACER) da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concessi in locazione a nuclei familiari sotto soglia ISEE: copia del contratto di locazione a canone agevolato unitamente all’attestazione di rispondenza rilasciata da Acer del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, a pena di decadenza dal beneficio
- Nel caso di comodato registrato presso Agenzia delle Entrate, copia del contratto registrato
- Copia della ricevuta di registrazione della proroga o del rinnovo, (da allegare per proroga o rinnovo del contratto di locazione a canone agevolato)
- Copia della ricevuta di registrazione della disdetta anticipata, (da allegare per disdetta anticipata del contratto di locazione a canone agevolato)
Cosa si ottiene
Il soggetto passivo, che ha presentato la dichiarazione, può applicare le aliquote IMU agevolate quando procede al versamento dell’imposta dovuta.
Tempi e scadenze
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo cui è avvenuta la variazione della situazione.
Vincoli
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo cui è avvenuta la variazione della situazione.
Ogni soggetto passivo dell'imposta IMU, interessato all’applicazione delle aliquote agevolate, deve presentare la dichiarazione.
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Ultimo aggiornamento: 11-12-2024, 12:31
