A chi è rivolto
A coloro che abbiano ricevuto un avviso di accertamento per il mancato, tardivo pagamento dell’imposta IMU o per omessa dichiarazione ed essendo in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, intendano richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute.
Descrizione
In caso di ricevimento di avvisi di accertamento, entro 60 giorni dalla data di notifica, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo quanto disposto dall'art.52 del Regolamento delle Entrate del Comune di Parma.
La richiesta di rateizzazione va presentata utilizzando esclusivamente il servizio on-line, con accesso al Portale del Contribuente tramite SPID; una volta accolta la richiesta, verrà rilasciato il provvedimento dove sono indicate le scadenze, la somma esatta da versare per ogni rata, comprensiva degli interessi legali, e le modalità di pagamento.
Quanto dichiarato nell’istanza di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità.
L’art.52 del Regolamento comunale delle Entrate prevede che la rateizzazione del pagamento delle somme dovute può essere ripartito in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro cento, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
b) da euro 200,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
c) da euro 3.000,01 a euro 15.000,00: fino a trentasei rate mensili;
d) da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
e) oltre 30.000,01 fino a settantadue rate mensili.
Come fare
Al fine di soddisfare le esigenze di celerità e di semplificare la procedura, gli interessati devono presentare le domande on-line, tramite accesso al Portale del Contribuente con SPID. Non è possibile inviare la domanda con altre modalità.
Se si intende presentare l'istanza tramite una persona delegata, deve essere seguita la procedura di delega descritta sul Portale del Contribuente.
Si precisa che:
- Per le persone fisiche, quando l’importo oggetto della richiesta supera cinquemila euro la rateizzazione è concessa unicamente in caso di stato di grave disagio economico/finanziario valutato sulla base della presentazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In caso di ISEE superiore ad euro trentamila, il funzionario responsabile può valutare la richiesta di rateizzazione solo qualora il grave disagio derivi da circostanze sopravvenute, da particolare carenza di liquidità, o comunque da fattori non contemplati nel calcolo dell’ISEE
- Per le persone giuridiche, la rateizzazione può essere concessa solo in caso di stato di grave disagio economico/finanziario, da comprovare quando il debito sia superiore a euro diecimila sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e di qualsiasi altro documento comprovante lo stato di temporanea difficoltà economico/finanziaria. Per le sole persone giuridiche con fine di lucro, nel caso in cui l’indice di liquidità risulti superiore ad uno, il funzionario responsabile può valutare la richiesta di rateizzazione solo qualora il disagio derivi da insufficienti disponibilità liquide in rapporto all’ammontare del debito o da altri fattori di particolare gravità.
- Per la rateizzazione di debiti di importo superiore a ventimila euro, è sempre facoltà del funzionario responsabile subordinare la formalizzazione del piano rateale alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
Cosa serve
- credenziali SPID;
- Per le persone fisiche, quando l’importo oggetto della richiesta supera cinquemila euro: presentazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Per le persone giuridiche, quando l’importo oggetto della richiesta supera diecimila euro: bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e di qualsiasi altro documento comprovante lo stato di temporanea difficoltà economico/finanziaria
Cosa si ottiene
Provvedimento di concessione della rateizzazione, indicante il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
Sulla base dell’istruttoria compiuta, il funzionario responsabile del tributo può anche adottare un provvedimento di diniego.
Tempi e scadenze
I termini per la conclusione di questo procedimento sono pari a 30 (trenta) giorni dalla data in cui la richiesta è stata inoltrata.
Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari, e anche se devono essere reperiti elementi istruttori in uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
Se il cittadino non fornisce i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, la richiesta viene archiviata.
Quanto costa
Nessuno
Vincoli
L’istanza di rateizzazione può essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
L’art.52 del Regolamento comunale delle Entrate prevede che la rateizzazione del pagamento delle somme dovute può essere ripartito in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro cento, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
b) da euro 200,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
c) da euro 3.000,01 a euro 15.000,00: fino a trentasei rate mensili;
d) da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
e) oltre 30.000,01 fino a settantadue rate mensili.
La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e del suo nucleo familiare.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
L’importo della prima rata deve essere versato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Procedure collegate all'esito
La verifica della completezza della domanda è effettuata immediatamente dal Sistema informatizzato al momento dell’inoltro dell’istanza. Le istanze non inoltrate non vengono istruite.
La verifica del merito della domanda è effettuata a seguito dell’inoltro dell’istanza.
Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni rese e nel caso in cui l’esito dei controlli abbia dato esito negativo, verrà data comunicazione all’interessato.
Accedi al servizio
Vai al servizio online
Prenota un appuntamento
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 16-07-2024, 15:57
