Whistleblowing: Procedura di segnalazione di illeciti
Disciplina di gestione della segnalazione di illeciti (cd whistleblower)
Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
A seguito dell’entrata in vigore del sopraccitato decreto, che ha introdotto importanti novità sia procedurali che sostanziali in materia, e dell’approvazione delle linee guida di ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023, il Comune di Parma ha predisposto una nuova procedura interna di segnalazione delle violazioni consultabile al seguente link.
Di seguito alcune tra le maggiori novità introdotte:
Chi può effettuare segnalazioni
- dipendenti del Comune di Parma anche se nel periodo di prova;
- lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, di cui all’art. 409 c.p.c. e dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono o prestano attività presso il Comune di Parma;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti, volontari e tirocinanti che prestano la loro attività presso il Comune di Parma;
- azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Parma (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Parma;
- persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Parma:
- non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali. - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.
Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 2), 3),4) e 5);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4);
È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni ed i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 , nel caso si scelga di comunicare i propri dati all'interno della segnalazione