NOTIZIE / 01.07.13 / MOBILITÀ E TRASPORTI

Autovelox tangenziale sud

Due sentenze del Giudice di Pace favorevoli al Comune: multe confermate
autoveloxweb

 

Nuova puntata nella telenovela degli autovelox: il Giudice di Pace di Parma, Simonetta Mazza, con una sentenza  pubblicata il 18 giugno scorso, ha dato ragione al Comune di Parma, respingendo il ricorso presentato da un cittadino, il quale sosteneva che l’apparecchio – pure se “approvato” - era privo della necessaria omologazione. L’autovelox in questione è quello collocato in tangenziale sud.
Il giudice di Pace – con una sentenza  ampiamente motivata – ha accolto in pieno la tesi della Polizia Municipale  (la memoria presentata da Giulia Fava), secondo la quale l’apparecchio collocato in tangenziale è conforme al campione omologato, quindi del tutto legittimo grazie alla semplice approvazione del prototipo da parte del Ministero: “Essendo l’apparecchio oggetto di ricorso debitamente approvato – scrive il Giudice di Pace - … e non avendo  il ricorrente fornito alcuna prova che l’apparecchio non fosse perfettamente funzionante...iI verbale va confermato”.
Tuttavia,  “in considerazione della complessità della materia”, il Giudice ha ritenuto che “ricorrano i motivi per mantenere la sanzione al minimo già irrogata”, ed ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, come era stato peraltro richiesto dal Comune stesso.
Assolutamente analoga la sentenza pronunciata il giorno successivo dal Giudice di Pace Maria Cristina Lottici, in esito ad una controversia praticamente fotocopia di quella precedente, riferita allo stesso rilevatore ubicato in tangenziale sud. 
Anche il questo caso il giudice ha ritenuto che “il ricorso non è fondato, e pertanto va respinto”, in quanto “nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevazione accertata e le argomentazioni addotte non sono giuridicamente rilevanti”. Il riferimento era alla mancata contestazione immediata e presunta  irregolarità dell’apparecchiatura utilizzata, in assenza di prove circa la sua omologazione e manutenzione periodica.  Ma  anche in questo caso il Giudice di Pace, facendo seguito ad analoga sentenza della Corte di Cassazione, ha deciso diversamente: la sanzione è regolarissima, quindi rimane confermata, pur disponendo la compensazione  delle spese legali fra le parti.

Nuova puntata nella telenovela degli autovelox: il Giudice di Pace di Parma, Simonetta Mazza, con una sentenza  pubblicata il 18 giugno scorso, ha dato ragione al Comune di Parma, respingendo il ricorso presentato da un cittadino, il quale sosteneva che l’apparecchio – pure se “approvato” - era privo della necessaria omologazione.

L’autovelox in questione è quello collocato in tangenziale sud

 .Il giudice di Pace – con una sentenza  ampiamente motivata – ha accolto in pieno la tesi della Polizia Municipale  (la memoria presentata da Giulia Fava), secondo la quale l’apparecchio collocato in tangenziale è conforme al campione omologato, quindi del tutto legittimo grazie alla semplice approvazione del prototipo da parte del Ministero: “Essendo l’apparecchio oggetto di ricorso debitamente approvato – scrive il Giudice di Pace - … e non avendo  il ricorrente fornito alcuna prova che l’apparecchio non fosse perfettamente funzionante...iI verbale va confermato”.

Tuttavia,  “in considerazione della complessità della materia”, il Giudice ha ritenuto che “ricorrano i motivi per mantenere la sanzione al minimo già irrogata”, ed ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, come era stato peraltro richiesto dal Comune stesso.

Assolutamente analoga la sentenza pronunciata il giorno successivo dal Giudice di Pace Maria Cristina Lottici, in esito ad una controversia praticamente fotocopia di quella precedente, riferita allo stesso rilevatore ubicato in tangenziale sud. 

Anche il questo caso il giudice ha ritenuto che “il ricorso non è fondato, e pertanto va respinto”, in quanto “nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevazione accertata e le argomentazioni addotte non sono giuridicamente rilevanti”.

Il riferimento era alla mancata contestazione immediata e presunta  irregolarità dell’apparecchiatura utilizzata, in assenza di prove circa la sua omologazione e manutenzione periodica.  Ma  anche in questo caso il Giudice di Pace, facendo seguito ad analoga sentenza della Corte di Cassazione, ha deciso diversamente: la sanzione è regolarissima, quindi rimane confermata, pur disponendo la compensazione  delle spese legali fra le parti.

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