NOTIZIE / 05.11.13 / MOBILITÀ E TRASPORTI

Autovelox tangenziale sud, informazioni utili per gli automobilisti

Fuori dalla polemiche che troveranno risposte in altre sedi, il Comune interviene in materia di autovelox in tangenziale sud, per informare i cittadini su alcune questioni finora ritenute controverse, soprattutto alla luce dell’articolo apparso sulla Gazzetta di Parma il 24 ottobre.
autoveloxweb

“Con questa nota proponiamo un sommario excursus sulla situazione degli autovelox collocati in tangenziale sud, al solo scopo di informare gli automobilisti, in particolare quelli oggetto di sanzione, affinchè possano decidere con cognizione di causa in merito ad eventuali azioni da intraprendere, senza con ciò entrare nel merito dei singoli casi o volere condizionare scelte e strategie che restano assolutamente individuali.

 

Le sanzioni

Il cittadino che riceve il verbale autovelox e non presenta ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica al Giudice di Pace o entro 60 giorni dalla data di notifica al Prefetto, deve ottemperare al pagamento del verbale entro 5 giorni (pagando l’importo ridotto) o entro 60 giorni pagando l’importo intero.

Inoltre se ha superato di oltre 10 Km/h il limite massimo di velocità stabilito su quella strada, troverà allegato al verbale un modulo con il quale deve comunicare i dati della patente di guida del conducente del veicolo che ha commesso la violazione. Se non ottempera all’invito contenuto nel verbale predetto nel termine di 60 giorni, gli sarà notificato il verbale  per la violazione dell’art.126-bis C.d.S. per l’omessa comunicazione dei dati ai fini della decurtazione punti, che comporta il pagamento di 217,00 € (importo ridotto per chi paga entro 5 giorni dalla notifica) o di  302,20 € (importo intero) per  chi paga entro 60 giorni dalla notifica.

 

Le notifiche e i termini delle sanzioni per ritardato pagamento

La legge finanziaria del 2007 stabilisce che “Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente, ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento o riscossione dei tributi (attività che viene svolta da Parma Gestione Entrate). Il Comune di Parma, in esito a corso formativo ed esame di idoneità, ha rilasciato le necessarie autorizzazioni ai messi notificatori, che operano in piena legittimità. In casi di contestazioni specifiche sulle notifiche, si ricorda che le responsabilità dei messi sono individuali; in caso di irregolarità, si prega di segnalarle per iscritto al Comando di Polizia Municipale. 

Quanto al computo dei termini dalla data di notifica, sia per presentare ricorso, sia per presentare la comunicazione per la decurtazione punti, sia per effettuare il pagamento, si precisa che l’articolo 203 del codice della strada non stabilisce un termine a mesi ma un termine a giorni (art. 155 cpc) specificando che “qualora nei termini previsti (60 giorni) non sia stato  proposto ricorso e non

sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale ….costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. 

Per questa ragione (trascorso il sessantesimo giorno) sono stati recapitati gli avvisi di mancato pagamento ed i  verbali per l’omessa comunicazione dei dati ai fini della decurtazione dei punti sulla patente.

Nell’articolo della Gazzetta di Parma a cui si fa riferimento,  vengono riportati tre esempi di sanzioni notificate, dove il calcolo viene appunto fatto in mesi (due) anziché in giorni. In tutti e tre i casi citati il pagamento è avvenuto al sessantunesimo giorno:  sanzione notificata in data 11 marzo pagata l'11 maggio - quindi in ritardo di 1 giorno; sanzione notificata in data 24 marzo pagata il 24 maggio - quindi in ritardo di 1 giorno; sanzione notificata in data 18 aprile pagata il 18 giugno - quindi in ritardo di 1 giorno. Pertanto è stata correttamente applicata la legge da parte del Comune.

 

“Chilometrica” e distanze fra segnali e misuratori

Tra giugno e luglio 2013, l’ANAS, titolare della strada, ha provveduto a modificare, con apposita segnaletica, la indicazione chilometrica della strada stessa. Durante l’intero periodo di adeguamento il Comune ha disattivato e rimosso temporaneamente gli autovelox ivi collocati.

Ma c’è di più: una volta ripreso il funzionamento, per evitare fraintendimenti, sui verbali successivi sono stati indicati sia la nuova che la vecchia chilometrica. Infatti, negli accertamenti di violazione, dopo la variazione della segnaletica indicante la chilometrica, il Comune ha inserito la dicitura: “Nel comune di PARMA in Ex Tangenziale Sud "Del Ducato" ora S.S.9 VAR/A – tangenziale sud carreggiata nord uscita 13 , ex km.  1+378 , ora km. 5+ 553, direzione da Via .Langhirano a Via  La Spezia…” indicando precisamente il punto della violazione con entrambe le identificazioni.

Altro punto da chiarire (oggetto di polemiche) riguarda la distanza della segnaletica dai box dei misuratori di velocità: la legge n. 120 del 29 luglio 2010  prevede che il cartello indicante il limite di velocità vada collocato ad almeno un chilometro di distanza dal misuratore, mentre il preavviso dell’autovelox deve essere posto, così come sono posti in entrambe le direzioni di marcia in tangenziale sud,  ad una distanza adeguata per consentire l’avvistamento dell’apparecchio, nel rispetto dell’art. 79 del Reg. d’Es. al C.d.S.. Per la precisione, in carreggiata sud la distanza fra segnale di limite di velocità ai 70 orari e dispositivo di misurazione è di  circa 1,104 chilometri, mentre in carreggiata nord  è di circa  1,340 chilometri, quindi in regola con le disposizioni normative.

 

Destinazione proventi contravvenzioni

Da questo punto di vista (che pure non riguarda direttamente i cittadini sanzionati) il Comune precisa che, in applicazione della legge n. 120/2010,  la quale prevede la destinazione di una quota dei proventi da contravvenzione ad azioni di sicurezza stradale, il Comune ha inserito a bilancio (deliberazione n. 354/38 del 30 maggio 2013),   4,5 milioni di euro (pari al 50% dell’importo presunto di entrate), il cui impiego verrà rendicontato in sede di consuntivo.


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