NOTIZIE / 12.12.13 / MOBILITÀ E TRASPORTI

Autovelox tangenziale sud pienamente legittimi

Il Tribunale di Parma respinge il ricorso dei Nuovi Consumatori.
autoveloxweb

L’assessore Casa: “Il Comune ha agito correttamente, finalmente viene fatta chiarezza”

 

Arriva dal Tribunale di Parma , finalmente, un pronunciamento chiaro sugli autovelox in tangenziale sud.

Il giudice si è chiaramente pronunciato a favore dell’Amministrazione Comunale: ha rigettato il ricorso presentato da Movimento Nuovi Consumatori e “La Pomelli Due s.a.s”, che chiedevano la disattivazione degli autovelox, condannando i ricorrenti  anche al pagamento delle spese di procedimento.

Si tratta di una sentenza motivata e articolata su tutti punti oggetto della controversia.

Il giudice, infatti, ha espressamente colto l’occasione per “approfondire, nel merito, la questione della legittimità dei dispositivi di controllo allo scopo non solo di decidere sul ricorso, ma di offrire un contributo alla soluzione di una controversia che vede coinvolti numerosi utenti”.

Ed ecco il merito delle questioni.

L’autorizzazione Anas per l’installazione degli apparecchi di misurazione della velocità è giudicata perfettamente regolare e operativa dal 16 dicembre 2012.

Allo stesso modo è del tutto regolare l’autorizzazione rilasciata dal Prefetto per la collocazione degli autovelox in quei punti della tangenziale sud di Parma.

“Va esclusa  pertanto – scrive il giudice – la dedotta abusività della posa dei dispostivi in questione, avvenuta invece rispettando la normativa vigente”.

Anche sulla variazione della chilometrica da parte di Anas, il conseguente comportamento del Comune nell’applicazione delle sanzioni appare ineccepibile.

Infine, il tribunale affronta la questione più controversa, quella del posizionamento e dei dispositivi e della segnaletica relativa ai limiti di velocità, che ha costituito la principale causa di sentenze in parte avverse al Comune, pronunciate dai giudici di pace: secondo il giudice del Tribunale “tecnicamente, la rampa di uscita non può essere definita intersezione”. “Ciò posto – si legge ancora nella sentenza – si ricava dalle fotografie dei luoghi che, correttamente, i cartelli di segnalazione della postazione si trovano ad un chilometro dalla postazione fissa di rilevamento”. Il fatto che prima dell’apparecchio “sia collocata la uscita/entrata n. 13, dopo la quale non è presente alcuna ulteriore segnalazione, precedente la postazione di controllo”, è irrilevante al fine dell’efficacia della stessa.

Parimenti adeguato deve ritenersi il posizionamento della segnaletica relativa al limite di velocità: infatti “non risulta che l’apparecchiatura di controllo della velocità non sia stata posizionata ad almeno 1 chilometro dall’ultimo cartello indicante  il ridotto limite di velocità” (70 km. orari).

Il Tribunale, quindi, entra direttamente nel merito dei pronunciamenti del Giudice di Pace, che avrebbe agito senza tenere conto della corretta definizione della parola “intersezione”, che, a norma del Codice della Strada, non comprende il solo svincolo (come ritenuto erroneamente dal Giudice di Pace),  bensì “l’intera area comprensiva tanto della rampa/svincolo, quanto delle corsie specializzate”. 

In conseguenza di ciò non era necessario “apporre un cartello ulteriore”. “In altri termini – si legge – l’uscita n. 13 (via Farnese) non costituisce intersezione stradale (ma elemento dell’intersezione), mentre l’entrata di strada Farnese è ubicata dopo la postazione di controllo velocità; pertanto i veicoli che si immettono in tangenziale sud da tale rampa non sono interessati dal controllo della velocità (stesso ragionamento  per l’opposta corsia di marcia)”.

Ed ecco la conclusione: “In conseguenza se l’unica finalità della distanza minima della segnaletica è quella di consentire al conducente di decelerare correttamente e con la massima sicurezza (evitando pericolose frenate) e non di avvertire l’automobilista di una possibile sanzione amministrativa, nella fattispecie appare certo rispettata la volontà del legislatore”.

“Questa sentenza – commenta l’assessore Cristiano Casa – mi sembra chiarissima. Mi pare di poter dire che pone termine a troppi equivoci e speculazioni su una materia così delicata, rispetto alla nostra azione, ispirata in primo luogo a garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di oggettivo pericolo, come correttamente constatato dal Prefetto nel rilasciare l’autorizzazione. E soprattutto ci dice che il Comune ha agito in piena legittimità. 

Di questo ringrazio in particolare la Polizia Municipale e l’Avvocatura Municipale, che hanno dato un contributo determinate a quella che, almeno per questa fase importante, sembra una prima conclusione della vicenda.

Il fatto che il giudice abbia ritenuto di entrare nel dettaglio punto per punto e abbia prodotto una sentenza così precisa e motivata, mi induce ad essere ottimista per il futuro, e credo che in questo modo anche i cittadini di Parma abbiano la possibilità di valutare con cognizione di causa come comportarsi in caso di sanzioni conseguenti alla velocità rilevata dagli autovelox in tangenziale sud”.

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