La legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo iche, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando anche un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT devono possono essere redatte:
per atto pubblico
per scrittura privata autenticata
per scrittura privata consegnata personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. L'ufficio provvede all'annotazione in un apposito registro
Le DAT devono possono essere redatte:
- per atto pubblico
- per scrittura privata autenticata
- per scrittura privata consegnata personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza che la annota in un apposito registro
CONSEGNA DELLA DAT PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE
La persona interessata deve redarre la propria DAT in carta libera, sottoscriverla con firma autografa e consegnarla, in busta aperta, all'Ufficiale dello Stato Civile. Il pubblico ufficiale non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima ed ha il solo compito di riceverla, registrarla e conservarla.
La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata, non può essere fatta da un incaricato.
COSA SI OTTIENE
Ricevuta con l'indicazione dei dati anagrafici, data, firma e timbro dell'ufficio, oltre a copia conforme della DAT ricevuta
CASI PARTICOLARI
Se le condizioni fisiche non consentono di rendere la dichiarazione scritta, l'interessato può rendere la propria volontà mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle DAT in forma scritta.
IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN UN ALTRO COMUNE, l'Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle DAT in deposito.
Per i contenuti delle DAT si rimanda alla lettura dell'art. 4 della legge 219/2017: eventuali informazioni o chiarimenti sanitari dovranno essere richiesti esclusivamente al medico.