L'art. 89 del DPR 396/2000 prevede che ogni cittadino possa richiedere di modificare il proprio nome e/o cognome, aggiungendo anche un altro elemento a quello esistente.
La domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia di residenza o di iscrizione del proprio atto di nascita.
Se il Prefetto ritiene che la richiesta sia giustificata emette un decreto che autorizza il richiedente all'affissione del sunto della medesima istanza all'Albo Pretorio dei comuni di nascita e residenza. L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutiv ,e chiunque che ne abbia interesse, può fare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorsi i termini, accertata la regolarità delle affissioni, viene emesso un secondo decreto che autorizza il cambiamento richiesto.
Il decreto che autorizza il cambiamento o la modifica del nome o del cognome deve essere annotato a cura dell'ufficiale dello Stato Civile e su istanza del richiedente, nell'atto di nascita dell'interessato, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (esempio: figli).
L'efficacia del decreto rimane sospesa fino all'adempimento delle formalità sopra indicate.
Il richiedente può consegnare il decreto all'Ufficio di Stato Civile per la trascrizione, le conseguenti annotazioni nell'atto di nascita dell'interessato, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (esempio: figli) e le relative variazioni anagrafiche. Se il richiedente non provvede a fare trtascrizvere il decreto, la sua efficacia rimane sospesa fino all'adempimento delle formalità sopra indicate.