ISCRIZIONE
L'iscrizione è obbligatoria per:
- cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero
- persone nate all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita
- persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all'estero
E' possibile ottenere l'iscrizione per nascita o per acquisizione di cittadinanza dopo la trascrizione del relativo atto di nascita.
Il cittadino italiano, che vuole trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento direttamente al Consolato competente, oppure, prima di espatriare, presso il comune italiano di residenza, utilizzando il modulo allegato.
CANCELLAZIONE PER RIMPATRIO O PER ALTRI MOTIVI
Il cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E. che vuole rientrare definitivamente in Italia, ha l'obbligo di comunicare al consolato di riferimento l'intenzione di rimpatriare. Una volta rientrato in Italia deve presentarsi in comune e comunicare il trasferimento della residenza.
La cancellazione può avvenire anche in seguito a :
- immigrazione dall'estero in altro comune italiano
- morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni
- perdita della cittadinanza;
- trasferimento all'A.I.R.E. di un altro comune
VARIAZIONI DA COMUNICARE AL CONSOLATO
Il cittadino italiano residente all'estero deve comunicare al competente Ufficio Consolare l'aggiornamento dei propri dati anagrafici a seguito di:
- trasferimento della residenza o dell'abitazione
- modifiche al proprio stato civile per matrimonio, divorzio, nascita
- modifica della qualifica professionale e del titolo di studio
- qualsiasi altra modifica anagrafica