Attestazione soggiorno permanente di cittadino europeo

Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati.
Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati.

Cosa è

 

Può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia per cinque anni.
Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. 
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
 
Requisiti specifici 
Avere soggiornato regolarmente e in modo continuativo per cinque anni in Italia.

Il cittadino comunitario residente che ha soggiornato regolarmente e in modo continuativo per cinque anni in Italia può richiedere l'attestazione di regolaritaà del soggiorno permanente.

Ai fini del calcolo dei cinque anni, biosgna considerare  anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. 

La continuità di soggiorno non viene interrotta da:

  • assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno
  • assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
  • assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo

Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece sempre, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. 

E' necessario inoltre dimostrare di avere uno tra i requisiti specifici elencati nell'allegato REQUISITI PER RILASCIO DELL'ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE

 

A chi si rivolge

Cittadini comunitari che hanno soggiornato regolarmente e in modo continuativo per cinque anni in Italia

Accedere al servizio

DUC, Largo Torello de' Strada 11/a

E' necessario fissare un appuntamento tramite : 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

  • passaporto o carta di identità
  • documenti che attestano il possesso dei requisiti

E' necessario inoltre compilare il modulo allegato

  • domanda di rilascio attestazione di soggiorno permanente

 

TEMPI DI RILASCIO 

  • il rilascio dell'attestazione avviene decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda

Modalità di pagamento

2 marche da bollo da 16 Euro

Area di riferimento

Struttura: Settore Servizi al Cittadino

Referente: SIGNIFREDI DONATELLA

Ufficio Responsabile

Responsabile del procedimento

TURCI ELENA

Riferimenti Normativi

  1. Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi delle popolazioni residenti"
  2. Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico"
  3. Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
  4. Decreto Legislativo 6 febbraio 20007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente  nel territorio degli stati membri"
  5. Circolare del Ministero dell'Interno 6 aprile 2007, n. 19

    Modulistica

  • 32 KB -
    Domanda di rilascio attestazione di soggiorno permanente
  • Allegati

  • 478,8 KB -
    Requisiti per rilascio dell'attestato di soggiorno permanente

Data inizio validità

17/03/2022, 0.00

Ultimo aggiornamento

18/03/2022, 2.00

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