Cos'è la residenza (art. 43 codice civile)
La residenza è il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale. E’ obbligatorio per legge registrarla presso l’anagrafe e si può ottenere un certificato di residenza.
Cosa è il domicilio (art. 43 codice civile)
Il domicilio è costituito dal luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi. Può non coincidere con la residenza. Ad es. un cittadino può avere la residenza in un altro comune, ma essere domiciliato a Parma per motivi di studio o di lavoro. La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e non richiede alcuna registrazione presso l’ufficio anagrafe. Pertanto non esiste un certificato di domicilio.
Cos’è la residenza temporanea (art. 32 DPR 223/1989)
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano che abbiano il proprio domicilio presso il Comune di Parma ad un indirizzo da non meno di quattro mesi, ma non siano nella condizione di prendere la residenza o non abbiano ancora trasferito la propria dimora abituale.L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non consente il rilascio di apposita certificazione, ma solamente di una comunicazione che comprova l'avvenuta iscrizione.L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’ufficio anagrafe provvede alla cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea.
I TEMPI DEL PROCEDIMENTO
La legge prevede per tutti l’obbligo di registrare la residenza tramite una apposita dichiarazione presso l'ufficio anagrafe del comune in cui si stabilisce la dimora.
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento dal cittadino maggiorenne che può richiederla anche per la propria famiglia
L’ufficio anagrafe provvede alla variazione di residenza entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento.
L’ufficio anagrafe verifica, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta, i requisiti richiesti.
In breve :
- 20 giorni dalla data del trasferimento : termine di avvio del procedimento
- 2 giorni lavorativi dalla ricezione della pratica on line, della mail PEC contenente la dichiarazione o dalla ricezione della raccomandata (fa fede il timbro del protocollo del comune) per la registrazione : termine di conclusione del procedimento:
- 45 giorni : termine per gli accertamenti finalizzati alla conferma o all’annullamento della registrazione
I CONTROLLI
I controlli sulle dichiarazioni, effettuati dalla Polizia Municpale, devono accertare la veridicità della dimora abituale dichiarata. Il cittadino deve fornire, al momento della compilazioner della dichiarazione, una fascia oraria preferita in cui essere reperibile presso l’abitazione, in un orario variabile tra le ore 7.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali ed eventualmente, il sabato al mattino.
Gli orari indicati vengono presi in considerazione per agevolare il lavoro degli accertatori, ma non sono vincolanti per i controlli stessi.
Eventuali variazioni rispetto agli orari forniti in sede di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate all’ufficio, direttamente dall’interessato.
GLI ESITI DEI CONTROLLI
GLI ESITI
Se, decorsi i 45 giorni, il cittadino non riceve comunicazioni per eventuali requisiti mancanti o per esito negativo della pratica, il procedimento si considera concluso positivamente. (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Se gli accertamenti hanno dato invece esito negativo, il cittadino riceve una comunicazione ( preavviso di annullamento ). Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, è possibile presentare per iscritto le proprie osservazioni, integrazioni allegando eventualmente documenti che dimostrino la reale presenza all’indirizzo dichiarato ( ex. utenze domestiche.dichiarazioni eventuali vicini di casa ) La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Qualora entro 10 giorni non fosse pervenuta al Comune nessuna osservazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data. Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficiale di Anagrafe invierà un provvedimento con la motivazione del rifiuto e avviserà l’interessato che i controlli svolti hanno dato esito negativo.
In questo caso, il Comune annulla l’iscrizione come se non fosse mai avvenuta. L’interessato viene reiscritto d’ufficio presso il comune precedente, se si tratta di un cambio di residenza da altro comune o l’indirizzo precedente se si tratta di un cambio di indirizzo all’interno del comune. Se il cittadino era irreperibile o residente all’estero, rimane nella stessa condizione di irreperibilità o residenza estera.
Il mancato accoglimento della richiesta comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
Se, decorsi i 45 giorni, il cittadino non riceve comunicazioni per eventuali requisiti mancanti o per esito negativo della pratica, il procedimento si considera concluso positivamente. (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
Se gli accertamenti hanno dato invece esito negativo, il cittadino riceve una comunicazione ( preavviso di annullamento ). Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, è possibile presentare per iscritto le proprie osservazioni, integrazioni allegando eventualmente documenti che dimostrino la reale presenza all’indirizzo dichiarato ( ex. utenze domestiche.dichiarazioni eventuali vicini di casa )
La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Qualora entro 10 giorni non fosse pervenuta al Comune nessuna osservazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficiale di Anagrafe invierà un provvedimento con la motivazione del rifiuto e avviserà l’interessato che i controlli svolti hanno dato esito negativo.
In questo caso, il Comune annulla l’iscrizione come se non fosse mai avvenuta. L’interessato viene reiscritto d’ufficio presso il comune precedente, se si tratta di un cambio di residenza da altro comune o l’indirizzo precedente se si tratta di un cambio di indirizzo all’interno del comune.
Se il cittadino era irreperibile o residente all’estero, rimane nella stessa condizione di irreperibilità o residenza estera.Il mancato accoglimento della richiesta comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
STATI DI FAMIGLIA SEPARATI
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Se il richiedente chiede la residenza presso un alloggio in cui vivano una persona o una famiglia a cui lo lega rapporti matrimoniali, di parentela, affinità o vincoli affetivi, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE
( art. 49, comma 5-ter, lett. h), della L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 )
Il Decreto Semplificazioni del settembre 2020 ha abolito il tagliando adesivo con l’indicazione della nuova residenza che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sulla carta di circolazione, oggi denominata Documento Unico. L'Ufficio Anagrafe provvede a comunicare la variazione dei dati all'Archivio Nazionale Veicoli (ANV), ma non rilascia all'interessato nessuna attestazione da conservare.
Accedendo al Portale dell’Automobilista alla sezione “ cittadino “ è possibile scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.
L'interessato può chiedere notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione anche telefonando al numero verde 800-232323.
LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Il D.L. 28.03.2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'EXPO 2015", entrato in vigore il 29.03.2014, all'art. 5 prevede: " Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Ne consegue che chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi. Pertanto, senza un titolo abitativo legittimo, la residenza non può essere concessa.
In allegato alla dichiarazione anagrafica il richiedente dovrà pertanto dichiarare il titolo in base al quale occupa l’alloggio:
- titolare di contratto di locazione e titolo registrato presso l’Agenzia delle Entrate
- titolare di occupazione dell'alloggio non registrato presso l’Agenzia delle Entrate : il richiedente dovrà presentare la fotocopia del titolo di occupazione (a titolo esemplificativo: contratto di locazione non registrato, comodato d’uso non registrato ecc..) o in alternativa una dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile.
- titolare di occupazione registrato in caso non sia intestato al richiedente e in caso ospitalita’ gratuita : deve essere allegato il modulo di assenso e documento di riconoscimento sottoscritto da chi occupa gia’ l’immobile o dal proprietario dell’immobile indicando obbligatoriamente anche i dati del proprietario dell’immobile.
L’ufficio anagrafe informa per iscritto i proprietari di ogni cambio di residenza presso alloggi di loro proprietà in modo da segnalare eventuali richiedenti non in possesso del titolo per occupare l’alloggio.