Accordi dinanzi l’Ufficiale dello Stato Civile

Il Decreto Legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014. ha previsto la possibilità per i coniugi di richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile o presso un'avvocato.

Il Decreto Legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014. ha previsto la possibilità per i coniugi di richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile o presso un'avvocato.

Cosa è

 

I coniugi possono richiedere la separazione o il divorzio presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi, di celebrazione del matrimonio o di trascizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero, esclusivamente nei seguenti casi:
- l’accordo deve essere consensuale e necessariamente concluso alla presenza di entrambi i coniugi. I coniugi devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali
• in caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione :
         - separazione giudiziale: almeno un anno dalla data di comparizione in Tribunale
         - separazione consensuale: almeno 6 mesi dalla data di comparizione in Tribunale, davanti l’Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziaizione assistita
• non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni
• l’accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla Circolare 6/2015
 
CIRCOLARE 6/2015 – TRASFERIMENTI PATRIMONIALI :
In base a quanto specificato nella circolare n. 6/2015 l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile può contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. 
Resta esclusa la previsione della corresponsione dell’assegno periodico in un'unica soluzione.
Anche in caso di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio è possibile chiedere l’attribuzione di un assegno periodico, oppure la sua revoca o revisione.
L’Ufficiale dello Stato Civile, in tutti i casi, recepirà quanto concordato senza entrare nel merito della somma pattuita o della congruità della stessa.
Nel caso di trasferimenti patrimoniali diversi, i coniugi  dovranno provvedere ad accordarsi, con un’autonoma scrittura privata tra questi, firmata in separata sede oppure ricorrendo alla negoziazione assistita dagli avvocati.
 
Modalità di presentazione specifica 
La separazione o divorzio presso l’Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi.  Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
1 ) REDAZIONE DELL’ACCORDO 
Entrambi i coniugi devono presentarsi insieme per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Durante questo primo appuntamento, verrà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi 30 giorni.
La data della conferma inserita nell’atto di accordo non può essere modificata.
L'Ufficiale di Stato Civile provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento.
2 ) CONFERMA DELL’ACCORDO
I coniugi devono sottoscrivere un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. 
La data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella  della sottoscrizione dell’accordo durante il primo appuntamento.
Nel caso in cui entrambi i coniugi o uno di essi non sia presente nella data fissata per la conferma, l’Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di non comparizione e il primo accordo non avrà alcun valore. Sarà necessario ripetere eventualmente tutta la procedura. 
 
E’ possibile prenotare l’appuntamento per la separazione o divorzio attraverso:
-  Contact Center del Comune di Parma tel. 052140521
- Portale del Comune di Parma - Servizio Prenotazione Appuntamenti Servizi di Sportello https://agenda.comune.parma.it/ scegliendo la voce " Separazione" o “ Divorzio “
Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile inoltrando una mail a statocivile@comune.parma.it  
 
Costi per il servizio specifici 

La procedura si applica sia ai matrimoni civili che a quelli concordatari.

I coniugi possono richiedere la separazione o il divorzio presso il comune di residenza di uno dei due coniugi, di celebrazione del matrimonio o di trascizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:

  • l’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali
  • in caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione : perla separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione in Tribunale, per la separazione consensuale almeno 6 mesi dalla data di comparizione in Tribunale, davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziaizione assistita
  • non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni
  • l'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla Circolare 6/2015 CIRCOLARE 6/2015

 

La separazione o divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

REDAZIONE DELL'ACCORDO:  Entrambi i coniugi devono presentarsi insieme per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Durante questo primo appuntamento, verrà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi 30 giorni.La data della conferma inserita nell'atto di accordo non può essere modificata. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento.


CONFERMA DELL'ACCORDO: I coniugi devono sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella  della sottoscrizione dell'accordo durante il primo appuntamento.

Nel caso in cui entrambi i coniugi o uno di essi non sia presente nella data fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di non comparizione e il primo accordo non avrà alcun valore. Sarà necessario ripetere eventualmente tutta la procedura.  

 

A chi si rivolge

Coniugi che intendono separarsi o divorziare 

Accedere al servizio

DUC, Largo Torello de' Strada 11/a

statocivile@comune.parma.it

Su appuntamento

  • CITTADINO IN POSSESSO DI CREDENZIALI SPID, CIE o CNS : collegarsi all'AGENDA ON LINE scegliendo la voce Separazione o Divorzio
  • CITTADINO NON IN POSSESSO DI CREDENZIALI SPID,CIE o CNS : telefonare al Contact Center tel.  052140521

Il secondo appuntamento per la conferma dell'accordo viene stabilito durante il primo appuntamento in accordo con l'ufficio

 

 

Modalità di pagamento

  • Diritto fisso di 16 Euro ( non si tratta di una marca da bollo )  

Il pagamento deve essere effettuato tramite  Pagopa accedendo alla sezione PAGAMENTO SPONTANEO, SERVIZI DEMOGRAFICI, SEPARAZIONE E DIVORZIO. La ricevuta deve essere consegnata il giorno dell'appuntamento

Servizi Online

Nome servizio Link con autenticazione Link accesso libero
PagoPa - Portale Pagamenti Comune di Parma
Agenda Prenotazioni 2021

Ufficio Responsabile

Responsabile del procedimento

FANTONI FRANCESCA

Riferimenti Normativi

  1. CIRCOLARE 6 DEL 2015
  2. CIRCOLARE 16 DEL 2014
  3. DECRETO LEGGE 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014

Data inizio validità

23/06/2021, 0.00

Ultimo aggiornamento

11/03/2022, 14.01

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