I cittadini stranieri, in seguito all'acquisizione della cittadinanza italiana e residenti in Italia, possono trascrivere i loro atti di stato civile formati all'estero presso il comune di residenza.
La richiesta può essere presentata dal cittadino stesso, da una pubblica autorità o da chiunque ne abbia interesse, in qualunque momento, ma si consiglia di provvedere alla loro trascrizione nel più breve tempo possibile.
Gli atti non possono essere trascritti se contrari all'ordine pubblico italiano e devono essere tradotti e legalizzati secondo la normativa vigente.
Non sono trascrivibili :
- atti formati all'estero di Affidavit (dichiarazione scritta e confermata da giuramento, o affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale; ha valore in giudizio, come prova, e differisce dalla deposizione perché meramente unilaterale
- matrimoni poligami
- atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "divorzio revocabile" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale)
TRASCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 19
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere al comune di residenza di trascrivere i propri atti di stato civile formati all'estero ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000.
Le trascrizioni sui registri di stato civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale e non è possibile rilasciare estratti e certificati, ma solo copia integrale al diretto interessato, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 2/2001 del Ministero dell'Interno.
Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, potranno essere riportate solamente in anagrafe, ma non sugli atti di stato civile eventualmente trascritti. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il paese straniero.