Le sentenze emesse da una autorità giudiziaria straniera o i provvedimenti stranieri concernenti lo stato civile possono essere rese efficaci in Italia mediante trascrizione nei registri italiani.
L'Ufficiale dello Stato Civile del comune italiano competente procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione. Le sentenze devono essere tradotte e legalizzate secondo la normativa vigente.
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l'automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano.
Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori.
TRASCRIZIONE SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE IN UN PAESE UE
La procedura di trascrizione è stabilita dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003.
L'autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal regolamento stesso che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato.
L'atto deve essere presentato unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/1995 :
- la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano
- non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti