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Il Sindaco Michele Guerra ha firmato l’ordinanza di riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento.

In particolare l’ordinanza prevede:

  • il posticipo dell’accensione al 22 ottobre 2023 e l’anticipo dello spegnimento all’8 aprile 2024;
  • la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
  • la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dal Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Le motivazioni alla base del provvedimento tengono conto delle temperature sensibilmente al di sopra della media stagionale registrate a Parma dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna e della particolare attenzione dell’Amministrazione ai temi della sostenibilità ambientale.  

Sostenibilità ambientale. Il Comune di Parma è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti e a migliorare l’adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l’approvazione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2021. Parma è tra le 100 città europee selezionate nella Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 della Commissione Europea. Va considerato che gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali.

Dal punto di vista normativo, l’ordinanza tiene conto del fatto che il Comune di Parma è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e dell’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

L’ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

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Ultimo aggiornamento: 10-10-2023, 16:29