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L’ordinanza sindacale consente il funzionamento degli impianti per un massimo di 6,5 ore giornaliere, all’interno della fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 23:00. Restano valide le temperature massime previste dalla legge: 19°C (con 2°C di tolleranza) per gli edifici civili e 17°C (più 2°C di tolleranza) per quelli industriali, artigianali e assimilabili.

Restano esclusi dall’ordinanza gli edifici per usi sanitari, scolastici, assistenziali, sportivi e quelli con specifiche esigenze tecnologiche, come previsto dalla normativa nazionale. I controlli sul rispetto delle disposizioni saranno affidati agli organi di vigilanza competenti. L’ordinanza è immediatamente esecutiva con la pubblicazione sull’Albo Pretorio.

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Ultimo aggiornamento: 09-04-2025, 16:36