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Limitazione alla circolazione dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022

Non possono circolare

Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 01/11/2022, 08/12/2022, 26/12/2022, in tutta l’area interna alle tangenziali e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario), divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2; 

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3; 

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; 

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Possono circolare

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati Euro 3 e superiori; 

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 e superiori; 

C) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 e superiori; 

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e superiori.

Altri veicoli che possono circolare


Limitazione alla circolazione dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023

Non possono circolare

Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 06/01/2023, 10/04/2023 e 25/04/2023,  in tutta l’area interna alle tangenziali e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario) divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2; 

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 4; 

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;  

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Possono circolare

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati Euro 3 e superiori; 

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 e superiori; 

C) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 e superiori;  

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e superiori.

Altri veicoli che possono circolare


Domeniche ecologiche

Non possono circolare

Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2022 al 31/12/2022, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 25/12/2022, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;   

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; 

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; 

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1. 

Possono circolare

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati Euro 3 e superiori;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5; 

C) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 e superiori; 

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2. 

Altri veicoli che possono circolare

Non possono circolare

Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/01/2023 al 30/04/2023, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 01/01/2023, 09/04/2023 e 25/04/2023, in tutta l’area interna alle tangenziali, divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;   

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; 

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; 

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Possono circolare

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati Euro 3 e superiori;   

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 e superiori; 

C) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 e superiori; 

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e superiori.

Altri veicoli che possono circolare


Parcheggi scambiatori

Le auto potranno raggiungere gli otto parcheggi scambiatori, collegati al centro città da linee urbane.

Leggi tutte le informazioni sui parcheggio scambiatori e gli autobus.


Misure emergenziali

L’ordinanza prevede, altresì, l’adozione delle seguenti misure emergenziali, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/10/2022-31/04/2023), per rafforzare le misure ordinarie, al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento, qualora le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, per tre giorni a decorrere da quello di controllo - stabilito in lunedì, mercoledì e venerdì -, a partire dal giorno successivo alla 

comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì, dal giovedì o dal sabato e fino al successivo giorno di controllo incluso, sono da applicarsi: 

Nel periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 l’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 4. In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

  • veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2; 
  • veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; 
  • ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; 
  • veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1. 

Nel periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 5. In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli: 

  • veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2; 
  • veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5; 
  • ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; 
  •  veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023:

-Su tutto il territorio comunale, la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive.

-Su tutto il territorio comunale il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle.

-Su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria. 

-Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. È prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno. 

-La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria di cui al punto 5 della presente ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021;  

-Il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli su tutto il territorio comunale; 

-Su tutto il territorio comunale il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili; 

Il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

Il divieto di utilizzo dal 01/10/2022 al 30/04/2023 su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, di focolai aperti, o che possono funzionare aperti, e di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva pari a 1 e 2 stelle.

Il divieto di installazione degli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”, già vigente così come disposto dall’Ordinanza rep. n. 92 del 27/9/2019.

Si precisa che è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme all’allegato A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.


Sanzioni

In caso d’inosservanza dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 13 bis del Codice della Strada, pari a 168 euro, ridotti a 117,60 se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

L’inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza sindacale sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000 , con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, con applicazione della art. 16 L. 689/81.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 06-04-2023, 10:22