Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dalla presente ordinanza i

seguenti veicoli:

  • autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
  • autoveicoli elettrici e ibridi;
  • ciclomotori e motocicli elettrici;
  • autoveicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e successivi;
  • veicoli utilizzati da donatori di sangue nella sola giornata di prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
  • veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
  • veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;
  • carri funebri e veicoli al seguito;
  • veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione dell’intervento;
  • veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
  • veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  • veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddettastruttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  • autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieto e viceversa);
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67 CE come modificata dalla direttiva 2002/39 CE decreto legislativo 22 luglio 1999,n.261 e s.m.i.);
  • veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 201,n.474;
  • veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e tutela igienico ambientale;
  • veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
  • veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
  • veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l’orario e/o il luogo di lavoro;
  • veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
  • veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  • veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d’affezione sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria o comunque facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante o dal medico della struttura di riferimento; veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime; veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;
  • veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  • veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  • veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  • veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
  • veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
  • gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’art. 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale (vedi allegato n.2);