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Il Tribunale di Parma, Seconda Sezione Civile, ha respinto l’opposizione contro l’intimazione di pagamento relativa alle spese sostenute dal Comune per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali su di un’area privata nel comparto “Ex‑Salamini”. L’opposizione era stata presentata dalla Società responsabile dell’abbandono e oggetto dell’intimazione al pagamento.
La causa nasce dal mancato rispetto di un’ordinanza urgente del Sindaco, che imponeva di rimuovere una ingente quantità di rifiuti speciali presenti su un’area di proprietà e nella disponibilità dei destinatari. Poiché l’ordine non è stato eseguito, il Comune ha provveduto direttamente alla rimozione dei rifiuti e ha chiesto ai destinatari di rimborsare le spese sostenute.
Con sentenza del 6 marzo 2026, il Tribunale civile ha respinto l’opposizione, confermando il diritto del Comune, assistito dall’Avvocatura civica con il supporto del settore Transizione Ecologica, a ottenere il rimborso delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. L’importo dovuto è di 112.536,65 euro, oltre interessi e spese di giudizio.
La decisione valorizza il ruolo dell’amministrazione comunale che, attraverso l’ordinanza sindacale e le successive attività di controllo, ha agito per rimuovere una situazione di degrado e pericolo.
Il Comune di Parma si è avvalso dell'Avvocatura civica nella definizione della strategia difensiva e nella predisposizione degli atti processuali, agendo con il supporto del Settore Transizione Ecologica, che ha messo a disposizione dell'avvocatura gli atti ed ha assicurato un efficace coordinamento lungo l'intero giudizio.
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Ultimo aggiornamento: 11-03-2026, 15:27
