A chi è rivolto
Coniugi che intendono separarsi o divorziare
Descrizione
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare consensulamente possono scegliere l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascun coniuge.
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nullaosta, mentre in caso di presenza di figli minori o non autosufficienti, il Procuratore può coinvolgere il Presidente del Tribunale qualora valuti l'accordo non rispondente all'interesse dei figli.
Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.
L'avvocato (unico o uno per parte), una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile competente ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile.
Il comune competente a ricevere l'accordo è:
- comune di residenza di uno dei due coniugi
- comune di celebrazione del matrimonio
- comune di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto di detti accordi, rivolgersi all'avvocato scelto.
Come fare
Su appuntamento tramite:
- tel. 052140521
- email : 052140521@comune.parma.it
Cosa serve
Accordo stipulato presso l'avvocato
Cosa si ottiene
Registrazione della negoziazione assitita
Tempi e scadenze
Registrazione immediata all'appuntamento
Accedi al servizio
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 26-01-2024, 12:45
