A chi è rivolto
I cittadini che intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 L. n 287 del 10/04/1951.
Descrizione
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto pubblicato sull'Albo Pretorio on line, i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il 31 Luglio dello stesso anno.
L'Ufficio elettorale, verificati i requisiti provvede in sede di Commissione Elettorale Comunale, alla compilazione ed all'integrazione degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli albi. Gli elenchi completati vengono trasmessi al tribunale il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al Presidente della corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello per la formazione e l'approvazione definitiva degli Albi stessi.
Gli Albi definitivi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
Contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni nell'Albo è possibile presentare reclamo, in carta libera, alla Cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni dalle rispettive affissioni all'Albo Pretorio.
Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.
Requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Appello
- essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
1) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
2) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
3) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.
Soni dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
1) I ministri ed i Sottosegretari di Stato
2) I membri del Parlamento
3) I commissari delle Regioni
4) I componenti gli organi delle Regioni preveduti dall'art. 121 Cost. o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali
5) I prefetti delle Province
La cancellazione dall'Albo dei Giudici popolari avviene d'ufficio per:
1) perdita dei requisiti (età, professione, condanne penali)
2) emigrazione.
L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell'Albo.
Nomina ed eventuali sanzioni: La Commissione Comunale, composta dal Sindaco e da due consiglieri Comunali predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare; effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l'idonea inclusione in ciascuno degli elenchi; predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del tribunale.
L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE E' OBBLIGATORIO: la mancata presentazione del cittadino convocato, senza giustificato motivo, può comportare la condanna con decreto motivato del Presidente di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende o alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dall'assenza.
Come fare
La richiesta di iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari deve avvenire accedendo al servizio online tramite le credenziali SPID, CIE o CNS.
Cosa serve
Credenziali SPID, CIE o CNS.
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
Tempi e scadenze
La richiesta può essere presentata da Aprile a Luglio di ogni anno dispari. L'inserimento nell'albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.
Quanto costa
Nessun costo
Accedi al servizio
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Dove rivolgersi
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Ultimo aggiornamento: 30-01-2026, 15:17
