A chi è rivolto
Al committente (intestatario del PdC) e al tecnico incaricato
Descrizione
La data di effettivo inizio dei lavori dopo il rilascio del permesso di costruire (anche in caso di VARIANTE ESSENZIALE) deve essere comunicata al Comune con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, ovvero entro la scadenza dell’eventuale proroga, pena la decadenza del titolo edilizio.
Per i permessi di costruire con importo complessivo dei lavori superiore a euro 150.000,00, l’impresa esecutrice è soggetta alle verifiche antimafia. Prima del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, da parte della Prefettura competente su richiesta del Comune, ed in assenza dell'autocertificazione antimafia resa dall'impresa esecutrice ai sensi art. 89 Dlgs 159/2011, i lavori non possono essere iniziati.
L’impresa incaricata della realizzazione delle opere è anche soggetta alle verifiche di regolarità contributiva (verifica del Documento unico di regolarità contributiva - DURC). In assenza del DURC da parte dell’impresa esecutrice l’efficacia del permesso di costruire è sospesa.
Come fare
La comunicazione, come le eventuali integrazioni successive, deve essere presentata tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata
Cosa serve
Deposito del progetto e della relazione tecnica relativi al risparmio energetico [ nei casi di cui all'art. 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici allegato alla Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156/08 e s.m.i. ]
Autocertificazione antimafia, resa ai sensi di legge dall’imprese esecutrice dei lavori, attestante l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 DLgs 159/2011 e s.m.i. [ in caso di verifiche antimafia sull’impresa esecutrice quando l’importo complessivo dei lavori è superiore a euro 150.000,00 ]
Cosa si ottiene
L'inserimento della data effettiva di inizio lavori e dei dati relativi a direttore lavori e impresa esecutrice
Tempi e scadenze
L’eventuale richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa è inviata agli interessati entro il termine di 30 giorni previsto da legge.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero entro la scadenza dell’eventuale proroga.
Accedi al servizio
Si accede al servizio online dalla piattaforma digitale dedicata tramite il link sotto indicato:
Documenti
Contatti
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Ultimo aggiornamento: 19-02-2025, 16:25
