A chi è rivolto
La CILA può essere presentata dal proprietario dell’immobile oggetto di intervento o da avente titolo in base a valido ed idoneo negozio giuridico
Descrizione
Alcuni interventi edilizi non richiedono alcun titolo abilitativo e possono essere realizzati presentando al Comune una Comunicazione di inizio lavori (CILA) da parte dell’interessato.
Gli interventi edilizi che possono essere eseguiti con CILA sono elencati dall’art. 7, comma 5, della Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2013:
- le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti (art. 7, comma 5, lettera a);
- le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera b);
- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa (art. 7, comma 5, lettera c);
- le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lettera d);
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera e);
- le recinzioni e muri di cinta e le cancellate (art. 7, comma 5, lettera f);
- gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 5, lettera g);
- il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 5, lettera h);
- i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 5, lettera i);
- le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 7, comma 5, lettera l);
- ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17 (art. 7, comma 5, lettera m).
Per i lavori da eseguire con CILA è necessario indicare l’impresa esecutrice e il direttore lavori.
Della ultimazione lavori (entro il termine di tre anni dal loro inizio), deve essere data apposita Comunicazione al Comune.
Come fare
La comunicazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata
Cosa serve
I documenti (allegati obbligatori e sotto condizione) che devono accompagnare la CILA, sono elencati nel Modulo 1 della Modulistica regionale unificata, che deve essere sempre presentato insieme al Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione.
La modulistica regionale è consultabile dal portale della Regione Emilia Romagna:
Cosa si ottiene
Pratica amministrativa necessaria all’esecuzione di intervento edilizio subordinato per legge a CILA
Tempi e scadenze
Entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA il servizio preposto controlla la completezza della documentazione (controllo formale).
Entro 30 giorni successivi al termine per il controllo formale, il servizio preposto verifica a campione la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.
Quanto costa
La CILA prevede il versamento dei diritti di segreteria nella misura di €150,00.
La CILA presentata per lavori già eseguiti o in corso di esecuzione è inoltre subordinata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 16 bis, commi 1 e 4 bis, della LR 23/2004, nella misura di:
- € 1000,00 per lavori già eseguiti o per lavori in corso di esecuzione con CILA presentata a seguito di accertamento;
- € 333,33 per lavori in corso di esecuzione con CILA presentata spontaneamente;
- € 516,00 in caso di opere che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.
Durante la procedura di inserimento online della comunicazione verrà presentata la sezione pagamenti in cui individuare le tipologie di importi dovuti. Il servizio online permetterà di generare l’avviso per il successivo pagamento tramite il circuito PagoPA oppure di pagare direttamente online.
Eventuali pagamenti integrativi successivi alla presentazione della pratica potranno essere effettuati direttamente dal portale dei servizi online dell’edilizia.
Accedi al servizio
Si accede al servizio online dalla piattaforma digitale dedicata tramite il link sotto indicato:
Documenti
Link utili
Contatti
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Ultimo aggiornamento: 12-08-2025, 12:48
