A chi è rivolto
La procedura è rivolta al proprietario dell’immobile o a chi abbia la disponibilità delle superfici su cui installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle normative edilizie locali.
Descrizione
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), disciplinata dall’art. 8 del D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili, costituisce il regime amministrativo previsto per la realizzazione o modifica di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti a valutazioni ambientali e non rientranti, nell’“attività libera”. Sono comprese nella PAS anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto.
Gli interventi ammessi sono elencati nell’Allegato B del decreto e devono rispettare, tre requisiti fondamentali:
- Disponibilità delle superfici da parte del proponente;
- Compatibilità urbanistica ed edilizia con gli strumenti approvati o adottati, salvo presunzioni di compatibilità nelle aree idonee;
- Rispetto delle normative ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche, inclusa l’acquisizione degli eventuali atti di assenso.
Come fare
In attesa dell'istituzione del SUER (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili), La domanda di PAS e la relativa documentazione deve essere indirizzata al Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) e deve essere presentata mediante via telematica attraverso PEC al seguente indirizzo: suap@pec.comune.parma.it
Cosa serve
Alla domanda di PAS deve essere allegata:
- Modulo PAS
- tutta la documentazione prevista dal comma 4 art.8 del D.Lgs 190/2024
- ricevuta versamento diritti di segreteria
- documentazione antimafia
- atto unilaterale d’obbligo attestante gli obblighi a carico del Soggetto Attuatore
Cosa si ottiene
Ottieni il perfezionamento del titolo abilitativo.
Secondo l’articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 190/2024, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
Tempi e scadenze
Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi non siano necessari atti di assenso da parte del Comune o di altre amministrazioni e non venga comunicato un diniego entro 30 giorni dalla presentazione della PAS (salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni), il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni.
Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati, il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della PAS (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e tali atti non siano allegati alla PAS, ciascuna deve esprimersi entro 45 giorni dalla convocazione della conferenza dei servizi (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della PAS senza che il Comune abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego), il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
Il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul BURERT Informazioni sulla pubblicazione sul Burert, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
Quanto costa
- Versamento dei diritti di segreteria, secondo gli importi riportati nella sezione Diritti di segreteria e tariffe alla voce “PAS (Procedura abilitativa semplificata).
- Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online al link: https://pagopa.comune.parma.it/spontaneo/tariffa/8-41-0
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Ultimo aggiornamento: 13-05-2026, 14:53
