A chi è rivolto
La SCIA in sanatoria per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile, dal responsabile dell’abuso o da avente titolo in base a valido negozio giuridico.
Descrizione
La Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (SCIA IN SANATORIA) può essere presentata per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo previsto (SCIA), elencati dall’art. 13 della L.R. 15/2013 e s.m.i., ossia:
- gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
- gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), della LR 15/2013 e s.m.i., qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
- gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato alla LR 15/2013 e s.m.i., compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla LR 15/2013 e s.m.i., che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e) della LR 15/2013 e s.m.i.;
- l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- le varianti in corso d'opera a SCIA e PDC (articolo 22 della LR 15/2013 e s.m.i.);
- la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
- gli interventi di nuova costruzione individuati da strumenti urbanistici comunali e disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi.
Gli interventi devono risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della sanatoria (SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 23/2004).
La SCIA in sanatoria può essere presentata anche qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della pratica, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere (SCIA in sanatoria giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. n., 23/2004) per gli interventi realizzati in assenza, difformità o variazione essenziale dalla SCIA.
La SCIA in sanatoria deve essere corredata dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, necessari in base al tipo di intervento realizzato. E’ possibile richiedere l’acquisizione di tali atti allo Sportello unico presentando la relativa domanda e la documentazione necessaria contestualmente alla SCIA.
La dichiarazione di inefficacia o l’archiviazione su richiesta della SCIA in sanatoria comporta la segnalazione alla Struttura preposta al controllo sugli abusi edilizi per l’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio.
Come fare
La SCIA IN SANATORIA e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata
Cosa serve
I documenti (allegati obbligatori e sotto condizione) che devono accompagnare la SCIA IN SANATORIA, sono elencati nel Modulo 1 della Modulistica regionale unificata, che deve essere sempre presentato insieme al Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione.
La modulistica regionale è consultabile dal portale della Regione Emilia Romagna:
Cosa si ottiene
Il titolo edilizio in sanatoria per le opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo previsto (SCIA)
Tempi e scadenze
Entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della SCIA il servizio preposto controlla la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte (controllo formale).
Entro i 30 giorni successivi viene verificata a campione la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l'intervento.
Il termine può essere sospeso per richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata
Quanto costa
La SCIA IN SANATORIA prevede il versamento dei diritti di segreteria nella misura di €300,00.
La SCIA IN SANATORIA comporta inoltre il versamento di una somma, a titolo di oblazione, determinata in base al tipo di intervento, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della LR n. 23/2004.
Ai fini della determinazione dell’oblazione dovuta ai sensi dell’art. 17, comma 3, della LR n. 23/2004, sono inquadrati:
- nella lettera a) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia; vengono assimilati a tale tipologia anche quegli interventi di risanamento conservativo e restauro soggetti al pagamento del contributo di costruzione con tariffa di ristrutturazione edilizia in via “ordinaria” (ad es: aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari ). Tali interventi sono soggetti al pagamento dell’oblazione calcolata in misura pari al doppio del contributo di costruzione, con un minimo di € 2.000,00.
- nella lettera b) gli interventi edilizi realizzati sul patrimonio esistente, non contemplati alla lettera a), realizzati su edifici classificati dal RUE come “ restauro e risanamento conservativo” e “restauro scientifico ”, ovvero su edifici rurali di valore architettonico-ambientale e storico testimoniale, che sono gratuiti in via “ordinaria”. Tali interventi sono soggetti al pagamento dell’oblazione calcolata in misura pari al contributo di costruzione, con un minimo di € 1.032,00.
- nella lettera c) i restanti casi (ad es: manutenzione straordinaria su immobili non ricadenti nella lettera b). Tali interventi sono soggetti al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma forfettaria da € 1.032,00 ad € 10.328,00 stabilita in relazione al doppio dell'aumento di valore dell'immobile valutato ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 2 bis (L.R. 23/2004), mediante l’utilizzo delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate applicando la cifra espressa nel valore minimo, sulla base di apposita perizia di stima da redigersi ed asseverarsi da parte del tecnico progettista, che anche per le casistiche non direttamente quantificabili in termini di superficie utilizzi tali quotazioni come base di riferimento tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell’immobile prima e dopo l’intervento oggetto di sanatoria.
Nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, l’importo dell’oblazione dovuta viene diminuito nel seguente modo:
- l’ammontare delle oblazioni definite nelle lettere a) e b) del comma 3 è ridotto del venti per cento;
- l’ammontare dell’oblazione definita nella lettera c) è stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, in una somma da 516 euro a 5.164 euro (comma 3 bis dell’art, 17 della L.R. 23/2004).
I versamenti dovuti (diritti segreteria, oblazione ed eventuali monetizzazione dotazioni territoriali e contributo città pubblica) devono essere effettuati esclusivamente mediante PagoPA , il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.
Durante la procedura di inserimento online della SCIA IN SANATORIA verrà presentata la sezione pagamenti in cui individuare le tipologie di importi dovuti. Il servizio online permetterà di generare l’avviso per il successivo pagamento tramite il circuito PagoPA oppure di pagare direttamente online.
Eventuali pagamenti integrativi successivi alla presentazione della pratica potranno essere effettuati direttamente dal portale dei servizi online dell’edilizia.
Accedi al servizio
Si accede al servizio online dalla piattaforma digitale dedicata tramite il link sotto indicato:
Documenti
Link utili
Allegati
Contatti
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 28-01-2026, 14:23
