A chi è rivolto
Agli imprenditori agricoli.
Descrizione
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano e possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, ecc.
Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo produttore/imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla forniture di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda. E’ consentita, inoltre, la vendita del latte vaccino crudo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.
Le vendite di prodotti da parte dei produttori/imprenditori agricoli possono essere svolte: su aree pubbliche in forma itinerante, con posteggio nei mercati, attraverso sito web, in locali, mediante distributori automatici oppure su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
Alla vendita diretta da parte dei produttori/imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni di cui al
D.Lgs 114/98 e s.m., tranne il caso in ci l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società.
Come fare
Occorre inoltrare la Comunicazione e la documentazione a corredo al Comune territorialmente competente
Cosa serve
Per iniziare l'attività, per la sospensione temporanea e per la cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare COMUNICAZIONE al Comune di riferimento.
Qualora la vendita venga esercitata su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola, non è richiesta la presentazione della predetta COMUNICAZIONE.
Cosa si ottiene
La ricevuta contestuale di protocollazione che consente di avviare l'attività.
Tempi e scadenze
La COMUNICAZIONE è immediatamente efficace.
Quanto costa
La COMUNICAZIONE è GRATUITA.
Casi particolari
L'imprenditore agricolo che effettua l'attività di vendita diretta al pubblico può consentire il consumo immediato dei prodotti posti in vendita a condizione che:
- si utilizzino i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo,
- non ci sia servizio assistito di somministrazione,
- siano osservate le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
ATTENZIONE: per vendere direttamente i prodotti agricoli NON occorre:
- cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita
- specifica destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali destinati alla vendita
Accedi al servizio
Per accedere al servizio occorre utilizzare il link sottostante
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 30-01-2025, 09:34
