A chi è rivolto
A tutti gli enti/associazioni interessate.
Descrizione
Le lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza possono essere organizzate da:
- enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- partiti o movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2.
Per tombola s'intende la manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42.
Per pesche di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l' emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche sono consentite se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,68.
Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Parma, se l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve essere superiore o pari ad euro 51.645,68, e se i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
Come fare
La COMUNICAZIONE deve essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.
Cosa serve
La comunicazione per l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, dovrà essere presentata almeno 31 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
Decorso tale termine il nulla-osta alla manifestazione si intende tacitamente rilasciato. La comunicazione per effettuare una manifestazione di sorte locale, di analogo contenuto, dovrà essere presentata ai competenti Comuni e Prefetture almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione unitamente alla documentazione comprovante l’intervenuta ricezione della comunicazione da parte l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato.
Cosa si ottiene
La ricevuta contestuale di protocollazione che attesta la presentazione della documentazione allo Sportello Unico.
Tempi e scadenze
Lo svolgimento della manifestazione potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune e della Prefettura.
Quanto costa
La COMUNICAZIONE è GRATUITA.
Vincoli
E' necessario presentare una comunicazione all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, 31 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
In caso di tombole, entro 30 giorni dall'estrazione l’Ente Organizzatore deve inviare al Comune la documentazione attestante la consegna dei premi per lo svincolo della cauzione. Nessun adempimento specifico è invece a carico dell'organizzatore in caso di lotterie e pesche di beneficienza.
Accedi al servizio
Per accedere al servizio utilizzare il link sottostante.
Contatti
Contenuti correlati
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 31-01-2024, 17:16
