A chi è rivolto
Utenze non domestiche come di seguito esplicitate.
Chi può presentare
Possono presentare domanda per il riconoscimento del ristoro parziale, attraverso il titolare o il legale rappresentante o delegato, gli intestatari di utenza TARI non domestica (UND) nel rispetto dei seguenti presupposti individuati:
- Appartenenza ad una delle seguenti categorie TARI, enucleate dal DPR 158/2020:
1. Musei,biblioteche,assoc., culto scuole
13. Negozi - beni durevoli
14. Edicola, farmac., tabacc.
17. Parrucchiere,barb.,Estetis.
18. Faleg., idraul., fab.,elet.
21. Attività artig. Prod. beni
22. Rist.,tratt.,ost.,pizz.,pub
23. Mense, birrerie, hamburger.
24. Bar,caffè,pasticceria
25. Superm. generi aliment.
26. Pluril. ali.e/o mis,spac az
27. Ortofrutta,pescherie,fiori
- Per le seguenti categorie TARI, la superficie assoggettabile alla tariffa non deve essere superiore a 250 mq:
13. Negozi - beni durevolioli: solo fino a 250mq
14. Edicola, farmac., tabacc.: solo fino a 250mq
17. Parrucchiere,barb.,Estetis.: solo fino a 250mq
18. Faleg., idraul., fab.,elet.: solo fino a 250mq
21. Attività artig. Prod. beni: solo fino a 250mq
25. Superm. generi aliment: solo fino a 250mq
26. Pluril. ali.e/o mis,spac az: solo fino a 250mq
27. Ortofrutta,pescherie,fiori: solo fino a 250mq
- L’utenza TARI deve essere attiva al 17 ottobre 2022;
- L’utenza TARI non deve presentare insoluti TARI relativi agli anni precedenti al 2022 e deve essere in regola con i versamenti delle rate TARI 2022 (si considerano in regola i contribuenti che hanno presentato istanza di dilazione o rateizzazione conforme alle apposite discipline regolamentari);
- Il richiedente rinunci a qualsiasi interesse di legge;
- Il richiedente non abbia presentato istanza anche per gli Enti del Terzo Settore (ETS): laddove alla data di scadenza del bando (14 novembre 2022) risulti che il richiedente abbia presentato istanza anche per gli Enti del Terzo Settore (ETS), l’istanza per le attività (ATT) verrà rifiutata;
- Il richiedente deve dichiarare se l’impresa abbia o non abbia beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, di contributi pubblici di natura “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006). La fruizione di aiuti eccedenti i massimali per il regime “de minimis” costituisce motivo ostativo all’assegnazione del bonus.
Sono escluse dal perimetro del BONUS TARI “Caro-energia 2022”, le superfici occupate dalle UND qualora classificate, ai fini TARI, in una delle categorie diverse dal predetto elenco; sono comunque escluse, ovvero non possono presentare domanda, le utenze non domestiche (UND) riconducibili esclusivamente alle altre categorie tariffarie TARI.
Ferme restando l’esclusione di cui al punto precedente, è riconosciuta alle UND, che rispettano i suddetti presupporti, la riduzione del 20% della TARI 2022, e viene calcolato sul carico fiscale annuale (superficie imponibile moltiplicata per la tariffa applicabile per categoria di attività), al netto degli effetti della tariffazione puntuale e di altre agevolazioni regolamentari, e con l’esclusione del TEFA.
Detto bonus verrà riconosciuto nella fattura di IREN Ambiente S.p.A. relativa alla 2° rata TARI 2022 o in quella relativa al conguaglio 2022, in concomitanza della 1° rata TARI 2023, in base agli esiti dei controlli effettuati sull’istanza. In subordine, l’ammontare del bonus sarà riconosciuto mediante accredito diretto sul conto corrente bancario del beneficiario.
Il BONUS TARI “Caro-energia 2022” è riconosciuto sotto forma di ristoro parziale della TARI 2022 con risorse finanziarie dal bilancio dell’ente ed opera in via residuale rispetto ad altre agevolazioni regolamentari, per cui il cumulo delle riduzioni non può in ogni caso eccedere il tributo TARI pagato dall’UND per l’anno 2022.
La fruizione di aiuti eccedenti i massimali per il regime “de minimis” costituisce motivo ostativo all’assegnazione del bonus.
Descrizione
Da lunedì 17 ottobre 2022 e fino al 14 novembre 2022, a pena di esclusione, è possibile presentare richiesta di ristoro parziale della TARI (tassa rifiuti) annualità 2022, al netto degli effetti della tariffazione puntuale e di altre agevolazioni regolamentari, e ad esclusione del tributo TEFA di competenza della Provincia.
Come fare
Al fine di soddisfare le esigenze di celerità e di semplificare la procedura, gli interessati devono inviare le domande on-line, tramite accesso con SPID, a decorrere da lunedì 17 ottobre 2022 (ore 08:00), fino al 14 novembre 2022 (ore 12:00), a pena di esclusione.
L’ accesso alla compilazione on-line deve avvenire tramite autenticazione con SPID. Non è possibile inviare la domanda con altre modalità.
Le informazioni richieste dalla compilazione relativamente all’utenza TARI sono indicate in una qualsiasi bolletta/fattura TARI a disposizione del richiedente: per visionare un esempio di bolletta/fattura, clicca qui (PDF - 713,5 KB)
Il richiedente deve dichiarare di NON possiedere i requisiti per poter accedere all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS); laddove, invece, POSSIEDA i requisiti per poter accedere all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), deve presentare istanza mediante la procedura “Ristoro parziale della TARI 2022 per enti del terzo settore (ETS) che hanno risentito negativamente degli effetti delle gravi contingenze economiche 2022”.
Deve essere presentata una domanda per ogni utenza TARI (UND), specificando il numero Contribuente, il Codice Identificativo Tributo, numero dell’impianto, l’ubicazione, la categoria e la superficie assoggettabile, desumibili dalle bollette TARI.
Se il modello viene presentato tramite una persona incaricata/delegata, al modello deve inoltre essere allegata la scansione del documento d’identità del delegante, in corso di validità.
Cosa serve
- credenziali SPID;
- una bolletta/fattura TARI a disposizione per ricavare le Informazioni richieste dalla compilazione;
- scansione di un documento d’identità in corso di validità del delegante, nel caso in cui la compilazione on-line del modulo di domanda avvenga da parte di una persona incaricata.
Cosa si ottiene
Il ristoro parziale del 20% della TARI 2022, al netto degli effetti della tariffazione puntuale e di altre agevolazioni regolamentari, e con l’esclusione del TEFA, è riconosciuto alle UND, che presentano istanza, complete ed accettata, e che rispettano i requisiti di accesso.
Detto bonus verrà riconosciuto nella fattura di IREN Ambiente S.p.A. relativa alla 2° rata TARI 2022 o in quella relativa al conguaglio 2022, in concomitanza della 1° rata TARI 2023, in base agli esiti dei controlli effettuati sull’istanza.
Il BONUS TARI “Caro-energia 2022” è riconosciuto sotto forma di ristoro parziale del tributo TARI 2022 con risorse finanziate dal bilancio dell’ente ed opera in via residuale rispetto ad altre agevolazioni regolamentari, per cui il cumulo delle riduzioni non può in ogni caso eccedere il tributo TARI pagato dall’UND con la 1° rata 2022.
Tempi e scadenze
Il titolare o il legale rappresentante o il delegato presenta la domanda on-line a decorrere dalle ore 08:00 del 17 ottobre 2022, fino alle ore 12:00 del 14 novembre 2022 sul sito https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Attivita-economiche---Richiesta-di-bonus-TARI-caro-energia-2022.aspx pena l’inammissibilità.
Il BONUS TARI “Caro-energia 2022” verrà addebitato sulla fattura di IREN Ambiente S.p.A. relativa alla 2° rata TARI 2022 o in quella relativa al conguaglio 2022, in concomitanza della 1° rata TARI 2023, in base agli esiti dei controlli effettuati sull’istanza.
Vincoli
Requisiti di accesso:
I requisiti per l’accesso al BONUS TARI “Caro-energia 2022” da parte delle attività sono i seguenti:
- NON possedere i requisiti per poter accedere all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
- NON presentare insoluti TARI relativi agli anni precedenti al 2022 e di essere in regola con i versamenti delle rate TARI 2022 (si considerano in regola i contribuenti che hanno presentato istanza di dilazione o rateizzazione conforme alle apposite discipline regolamentari);
- l’utenza TARI, per la quale si chiede il Bonus, deve essere attiva al 17 ottobre 2022;
- dichiarare di rinunciare a qualsiasi interesse di legge;
- dichiarare di essere a conoscenza che il ristoro sarà riconosciuto con addebito nella fattura di IREN Ambiente S.p.A. relativa alla 2° rata TARI 2022 o in quella relativa al conguaglio 2022, in concomitanza della 1° rata TARI 2023, in base agli esiti dei controlli effettuati sull’istanza;
- dichiarare di essere a conoscenza che il ristoro avverrà al netto delle agevolazioni già riconosciute (esclusi il tributo TEFA di competenza della Provincia e le vuotature eccedenti il numero minimo) in sede di bollettazione delle rate 2022, senza eccedere il tributo TARI pagato dall’UND con la 1° rata 2022;
- dichiarare se l’impresa abbia o non abbia beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, di contributi pubblici di natura “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006). La fruizione di aiuti eccedenti i massimali per il regime “de minimis” costituisce motivo ostativo all’assegnazione del bonus.
Procedure collegate all'esito
Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni rese e nel caso in cui l’esito dei controlli abbia dato esito negativo, verrà data comunicazione all’interessato.
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
Eventuali richieste di informazioni relative alla presente procedura potranno essere rivolte alla Struttura Operativa Tributi ed Entrate - Tel. 0521.218452 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, e all’indirizzo mail tributi@comune.parma.it entro e non oltre giovedì 10 novembre 2022 ore 13.
Ulteriori informazioni
Eventuali richieste di informazioni relative alla presente procedura potranno essere rivolte alla Struttura Operativa Tributi ed Entrate - Tel. 0521.218452 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e all’indirizzo mail tributi@comune.parma.it entro e non oltre giovedì 10 novembre 2022 ore 13:00.
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Ultimo aggiornamento: 14-01-2025, 16:16
