Riconoscimenti sanitari di attività produttive
Di cosa si tratta?
Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita individuate nel Capitolo II della Determinazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27/12/2011 sono soggette a procedura di Riconoscimento, qualora non sia previsto l’obbligo di Registrazione (Notifica) ai sensi degli specifici Regolamenti comunitari.
Le procedure di Riconoscimento si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;
b) agli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, riferiti ad un valore superiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
c) alle attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry limitatamente alle attività soggette a riconoscimento;
d) ai laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale;
e) ai centri imballaggio uova;
f) agli stabilimenti che trattano SOA ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;
g) ai centri di raccolta di materie prime per la fabbricazione di gelatine e collagene ad uso alimentare. Se in tali stabilimenti sono effettuate anche attività per le quali è previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, deve essere garantita la separazione funzionale di tali attività;
h) alle attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi;
i) alle attività di cui all’art. 10 del reg. (CE) 183/05;
j) alle attività inerenti la riproduzione animale ai sensi dei Decreti Legislativi 633/1996 e 132/2005 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 241/1994 e 242/1994.
La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione n. 1015/2008 “Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per il settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”, ha individuato le Azienda U.S.L. quali Autorità competenti ai fini dell’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, stabilendo in capo alle stesse, per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la Registrazione e il Riconoscimento delle attività del settore alimentare e degli stabilimenti e strutture di cui ai Regolamenti Comunitari.
La Domanda relativa ai Riconoscimenti precitati deve essere presentata al SUAP del Comune dove è svolta l’attività, che provvede con modalità telematica (PEC) ad inoltrare la stessa all’AUSL di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica – per la verifica della completezza della documentazione allegata ed altri adempimenti procedurali meglio specificati nella Determinazione G.R.E.R. n. 14738 del 13/11/2013.
Occorre far riferimento all’Azienda U.S.L. per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, consultando il sito internet di AUSL www.ausl.pr.it dal quale possono essere scaricate normative, Determinazioni regionali, ecc. nonché i riferimenti per contatti telefonici.
Sulle pratiche di Riconoscimento (comprese le comunicazioni di variazioni) vengono applicate le tariffe approvate dalla Regione Emilia – Romagna con Deliberazione Assembleare n. 98 del 18/12/2012.
Struttura responsabile
Struttura: S.O. PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
Referente: BARBIERI COSTANZA
Responsabile del procedimento
Referente:
TAGLIATI ROBERTA
Data inizio validità : 30/08/2019
Ultimo aggiornamento : 31/10/2019