Rischio sismico
Di cosa si tratta?
La l.r. 30 ottobre 2008, n. 19, introduce le “Norme per la riduzione del rischio sismico”, le cui disposizioni si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e a opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d’area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture già presentati. La variante al progetto è da considerarsi sostanziale quando comporta significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, così come dettagliato nell'All. 2 della d.G.R. 2272/2016.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 19/2008:
a) gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come elencati nell’All. 1 alla d.G.R. 2272/2016;
b) le varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, così come descritte nell’All. 2 alla d.G.R. 2272/2016.
La presentazione del progetto esecutivo delle strutture, sia sotto forma di istanza di autorizzazione sismica che di denuncia di deposito con la documentazione definita al par. B.2 dell’All. B alla d.G.R. 1373/2011 può essere presentata, a scelta del Committente, in modalità contestuale o non contestuale. La modalità di presentazione non contestuale è consentita solamente in caso di interventi soggetti a domanda di rilascio del PdC (o a sua variante essenziale) e a SCIA con inizio dei lavori differito. Nel caso in cui la presentazione del progetto esecutivo delle strutture sia effettuata in modo non contestuale a quella del titolo abilitativo edilizio, è necessario allegare a quest’ultimo la documentazione descritta nell’All. A alla d.G.R. 1373/2011 che rappresenta, dunque, un elemento necessario per il rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio stesso.
La possibilità di acquisire la sola pratica sismica è limitata a casi del tutto residuali, di interventi strutturali che costituiscano attività edilizia libera di cui all’art. 7, co. 1, della l.r. 15/2013; invece, per gli interventi di attività di edilizia libera soggetti a comunicazione di cui all’art. 7, co. 4, della l.r. 15/2013 non è mai concesso associare una pratica sismica.
In ogni caso, i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica oppure l’attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture.
Tutte le tipologie riguardanti la riduzione del rischio sismico sono presentate unicamente allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive, che, dopo i controlli di competenza, le trasmette alla Struttura Tecnica competente in materia Sismica.
Struttura responsabile
Struttura: S.O. SISMICA
Referente: DI BERNARDO TIZIANO
Responsabile del procedimento
Referente:
BIANCHINI FRASSINELLI MARCELLO
Data inizio validità : 31/12/2020
Ultimo aggiornamento : 31/12/2020