Amministrazione Trasparente
Accesso Civico
Pubblicazione ai sensi dell'art. 5 c.1 e 2 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza).

Che cos'è
- L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
- L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
Entrambe le tipologie di accesso differiscono dall'accesso agli atti ex l.241/1990 riconosciuto ai soggetti interessati titolari di "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
• tramite posta elettronica all'indirizzo: accessocivico@comune.parma.it
• tramite posta ordinaria •tramite fax al n. 0521 031287
• direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Parma – Largo Torello de’ Strada 11/A
La procedura
- Accesso civico “semplice”: la richesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (d'ora in poi RPCT), il quale la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia.
Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.comune.parma.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il RPCT, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.
- Accesso civico “generalizzato”: la richiesta va indirizzata al Dirigente che detiene i dati, le informazioni o i documenti tramite la struttura operativa Privacy, Anticorruzione e Trasparenza.
La suddetta S.O., dopo aver ricevuto la richiesta,la trasmette al Dirigente che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni; in caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente ai richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti successivamente alla ricezione della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.
Ritardo o mancata risposta
- Accesso civico “semplice” : nel caso in cui il RPCT non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.parma.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- Accesso civico “generalizzato”: nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Vai alla pagina del registro di accesso civico
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