1807 - 1815
Tratto da: "VIGILI A PARMA - DALLE GUARDIE DI BUONGOVERNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. STORIA DI UN’ISTITUZIONE", Umberto Bonomini e Roberto Spocci, Casa Editrice Luigi Battei, Parma, 1995.
Già in epoca napoleonica un attento controllo era esteso alla vita amministrativa della città, sul modello della legge comunale francese, attraverso regolamenti emanati dal Sindaco come, ad esempio, quelli inerenti alla Pulizia del Pubblico Giardino (ASPR, Comune, Gridario 1807, b. 2155, Ordinanza del 19 aprile 1807) ed alla Pulizia delle Strade (ASPR, Comune, Gridario 1807, b. 2155, Ordinanza del 13 giugno 1807).
La vigilanza sull'obbligo di osservare tali disposizioni era affidata a forze di polizia alla dipendenza della municipalità, che presentavano un organico di 18 uomini:
- tre commissari;
- un comandante;
- un caporale;
- 11 agenti di polizia;
- 1 guardia campestre;
- 1 guardia passeggi.
Il 28 luglio 1814 venne nominato Ministro di Stato il conte Filippo Magawly-Cerati che, affiancato da un Consiglio di Stato, pose le basi del nuovo ordinamento del Ducato.
I disordini fra la popolazione erano frequenti e si manifestavano specialmente sui mercati di grano, tanto che per ovviarvi si ordinò ai Podestà di intervenire di persona per accertarsi della qualità del grano colla scorta della forza pubblica o della guardia nazionale (Disposizione Ministeriale per l'eseguimento de' regolamenti annonari. 14 maggio 1815)..
Il Cerati, l'anno successivo (1815), al fine di assicurare il "mantenimento della pubblica tranquillità" pose le basi di una efficiente organizzazione di polizia scindendone i compiti di questa fra quelli “generali o di tutto lo stato” e quelli “particolari o locali” (Regolamento intorno alla Polizia Amministrativa. 14 ottobre 1815).
Mentre la polizia generale si adeguava ad un controllo scrupoloso ed attento dello spirito pubblico dall'altro la polizia locale “vegliava principalmente” sui seguenti compiti di amministrazione pubblica:
- Salubrità de' commestibili, e delle bevande;
- Tullo ciò che cagiona esalazioni nocive o spiacevoli;
- Seppellimenti e cimiteri;
- Nettezza delle Strade e delle Piazze;
- Ciò che minaccia caduta o rovina sulle pubbliche vie;
- Pazzi, ed animali malefici che vanno attorno;
- Illuminazione notturna della Città, massimamente avanti delle osterie, o luoghi ove trovansi mucchi di materiali, o buche, od altro da far correre rischio a chi passa;
- Epidemie, ed epizozie ...;
- Tassa del pane, e delle carni;
- Esercizio della farmacia;
- Pesi e misure;
- Fiere e mercati;
- Fuochi di artifizio;
- Incendi;
- Nuotatori, ed annegati;
- Mulini e mugnai;
- Conservazione delle proprietà, e dei prodotti rurali;
- Abbellimenti delle città, ed opere edifizie, secondo l'art. 23 del Regolamento del 26 ottobre 1814;
- Conservazione, e riparazione degli argini e strade, a forma del detto Regolamento;
- Inondazioni.
I provvedimenti di polizia generale (sottoelencati) venivano esercitati da un direttore generale di Polizia, alle dirette dipendenze del Ministro, mentre quelli di polizia locale erano subordinati all'autorità di un Governatore che li esercitava per mezzo del Podestà o dei suoi aggiunti, dei Commissari di Polizia, delle guardie campestri, e degli agenti di polizia.
I compiti della Polizia Generale riguardavano:
1) Le Stamperie;
2) Le Librerie;
3) I Foglj e gli Avvisi pubblici;
4) Le Accademie e le Adunanze particolari sotto qualunque nome esse corrano;
5) Le Cose che si recitano o si cantano nei teatri, per le strade e sulle piazze;
6) I luoghi pubblici d'ogni sorta ritenuto però riguardo all’interno dei teatri l’esercizio della Polizia locale;
7) L’arrivo e la partenza de’ Forestieri;
8) Il rilascio, e la vidimazione dei Passaporti;
9) I permessi di soggiorno;
10) Le denunzie, ed i registri di chi alloggia;
11) Idem delle Poste, de’ cavalli, e de’ Vetturini;
12) Idem di chi sta ai ponti, o tiene porti su torrenti, e su fiumi;
13) Il commercio delle polveri e dei nitri;
14) la delazione, il commercio, e la fabbricazione delle armi;
15) Le compre, e vendite d’oro e d’argento, ed altre materie preziose;
16) La circolazione delle monete;
17) I condannati a pene inflittive ed infamanti, od a pene infamanti dopo l’espiazione della pena e la loro riabilitazione;
18) I condannati correzionalmente;
19) I detenuti o condannati fuggiti;
20) La libertà individuale e le detenzioni arbitrarie per denunziare gli autori ai Tribunali competenti, per sollecitarne il castigo;
21) Le consegne dei detenuti, e le domande di consegna all’esterno;
22) La inviolabilità dei confini dei Ducati;
23) Le prigioni, le case di detenzione, ed altri luoghi di pena ferme stanti però le attribuzioni della Polizia locale su questo articolo;
24) I mendicanti, e vagabondi;
25) I merciaj ambulanti;
26) Gli astrologi, ed i ciarlatani di ogni specie;
27) I disertori;
28) I sospetti d'ogni maniera;
29) I contrabbandi;
30) La circolazione libera interna de’ grani, e di altri generi o derrate di prima necessità;
31) L’educazione pubblica, tranne la parte scientifica riservata all’Università;
32) Gli atti che in forza dell’Art. 10 del Codice di Istruzione Criminale potevansi fare dai Prefetti di Dipartimento, e da quello di Polizia di Parigi;
33) Le epidemie e dei epizoozie, ove di tratti delle disposizioni necessarie per impedirne la comunicazione dai paesi degli Stati limitrofi;
34) I casi straordinarj qualunque sia il ramo di pubblica Amministrazione, nei quali abbisognino particolari, e straordinarj provvedimenti straordinari di polizia.
1) Le Stamperie;
2) Le Librerie;
3) I Foglj e gli Avvisi pubblici;
4) Le Accademie e le Adunanze particolari sotto qualunque nome esse corrano;
5) Le Cose che si recitano o si cantano nei teatri, per le strade e sulle piazze;
6) I luoghi pubblici d'ogni sorta ritenuto però riguardo all’interno dei teatri l’esercizio della Polizia locale;
7) L’arrivo e la partenza de’ Forestieri;
8) Il rilascio, e la vidimazione dei Passaporti;
9) I permessi di soggiorno;
10) Le denunzie, ed i registri di chi alloggia;
11) Idem delle Poste, de’ cavalli, e de’ Vetturini;
12) Idem di chi sta ai ponti, o tiene porti su torrenti, e su fiumi;
13) Il commercio delle polveri e dei nitri;
14) la delazione, il commercio, e la fabbricazione delle armi;
15) Le compre, e vendite d’oro e d’argento, ed altre materie preziose;
16) La circolazione delle monete;
17) I condannati a pene inflittive ed infamanti, od a pene infamanti dopo l’espiazione della pena e la loro riabilitazione;
18) I condannati correzionalmente;
19) I detenuti o condannati fuggiti;
20) La libertà individuale e le detenzioni arbitrarie per denunziare gli autori ai Tribunali competenti, per sollecitarne il castigo;
21) Le consegne dei detenuti, e le domande di consegna all’esterno;
22) La inviolabilità dei confini dei Ducati;
23) Le prigioni, le case di detenzione, ed altri luoghi di pena ferme stanti però le attribuzioni della Polizia locale su questo articolo;
24) I mendicanti, e vagabondi;
25) I merciaj ambulanti;
26) Gli astrologi, ed i ciarlatani di ogni specie;
27) I disertori;
28) I sospetti d'ogni maniera;
29) I contrabbandi;
30) La circolazione libera interna de’ grani, e di altri generi o derrate di prima necessità;
31) L’educazione pubblica, tranne la parte scientifica riservata all’Università;
32) Gli atti che in forza dell’Art. 10 del Codice di Istruzione Criminale potevansi fare dai Prefetti di Dipartimento, e da quello di Polizia di Parigi;
33) Le epidemie e dei epizoozie, ove di tratti delle disposizioni necessarie per impedirne la comunicazione dai paesi degli Stati limitrofi;
34) I casi straordinarj qualunque sia il ramo di pubblica Amministrazione, nei quali abbisognino particolari, e straordinarj provvedimenti straordinari di polizia.