A chi è rivolto
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
Chi può presentare
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Descrizione
La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Come fare
La richiesta, compilata sull'apposito modulo può essere:
- inviata a mezzo posta all'indirizzo: Centro Servizi - Largo Torello de Strada 11/a - 43121 Parma;
- presentata presso gli Sportelli Polifunzionali del Duc (Piano -1) Largo Torello de Strada 11/a - 43121 Parma
- trasmessa tramite PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it
La consegna del presente modulo può essere effettuata da altro soggetto diverso dal firmatario purchè abbia con sè un documento di riconoscimento.
L'istanza verrà smistata dall'ufficio protocollo al settore/servizio depositario del documento originario richiesto.
Cosa serve
- Copia del documento di identità del richiedente obbligatoria qualora la firma del richiedente non venga apposta alla presenza dell'incaricato o la pratica venga inviata tramite posta, fax o PEC
- Copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario
Cosa si ottiene
Si ottiene la presa visione, ed eventialmente la copia, di documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza rilevata dal numero di protocollo in entrata, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Se tale termine decorre inutilmente la richiesta si intende non accolta. L’interessato può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Quanto costa
I costi da sostenere per la richiesta di accesso agli atti, sono articolati come meglio sotto specificato:
- costi di riproduzione come da piano tariffario;
- rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale necessita di marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate;
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Ultimo aggiornamento: 20-02-2025, 14:13