Ordinanza di divieto di vendita di alcolici

N°:2012/22
Prot:123586
Data:24.07.12

Al fine di porre riparo alle problematiche derivanti dall’abuso di alcool e dalla possibile rottura di contenitori di bevande in vetro (fonte di degrado e di pericolo per l’incolumità delle persone), è stata emessa un Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, avente efficacia dal giorno 24 luglio 2012 sino al 30 settembre 2012.

Dettagli elemento

Tipologia:Temporanea

Competenza:Sviluppo Economico

Inizio validità:24.07.12

Fine validità:30.09.12

Descrizione

I fenomeni che l’Ordinanza intende contrastare, sono riconducibili alla presenza di un considerevole numero di bar, esercizi commerciali ed esercizi artigianali alimentari e, conseguentemente di una forte aggregazione di persone, tale da rendere estremamente difficili anche le operazioni di controllo da parte delle forze di Polizia.

L’Ordinanza trova applicazione nel comparto D’Azeglio (comprendente oltre via D’Azeglio anche, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy), nonché in P.le della Pace, Strada Garibaldi e Piazza Ghiaia e prevede i seguenti divieti:

  • ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
  • ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 alle ore 07,00 per asporto, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno dei locali autorizzati;
  • ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita, la vendita di bevande alcoliche purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all’interno dei locali;
  • ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; negli spazi esterni di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica;

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui sopra sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;

I divieti illustrati fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

L’inottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00; inoltre, in caso di recidiva (reiterazione nella stessa violazione per due volte in un anno) verrà disposta la chiusura dell’esercizio fino a tre giorni.

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