Comunicati Stampa

01.10.13 / MOBILITÀ E TRASPORTI

Scatta oggi il blocco del traffico per le auto più inquinanti entro l’anello della tangenziale

Adottata l’ordinanza di limitazione della circolazione in vigore dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area delimitata dall’anello della tangenziale per i veicoli più inquinanti.


Sulla base di quanto previsto dall’ Accordo di Programma regionale per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea, sottoscritto da tutti i sindaci dei Comuni emiliani con più di 50.000 abitanti, da tutti i presidenti delle Province e dalla Regione stessa.

In caso d’inosservanza delle disposizioni dei provvedimenti è prevista la sanzione amministrativa di 163 euro, con la possibilità di beneficiare di una riduzione della multa pari al 30%. pagando la multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione al codice della strada che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

 - Ordinanza n. 152897 del 14/09/2012 - Blocco traffico dal Lunedi al Venerdi


Divieto di circolazione nel periodo 01/10 – 31/03 di ogni anno nel periodo di validità dell’Accordo (triennio 2012-2015), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per tutti i veicoli a benzina pre Euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive; per tutti i ciclomotori ed i motocicli a due tempi pre Euro; per tutti i veicoli diesel, di tipo M1, pre Euro ed Euro 1 anche se provvisti di bollino blu; per tutti i veicoli diesel di tipo M1, Euro 2, ovvero non dotati di FAP (Filtro antiparticolato), anche se provvisti di bollino blu; per tutti i veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all’Euro 3, ovvero non dotati di FAP (Filtro antiparticolato).


Il divieto comprende l’area interna alle tangenziali escluse le seguenti strade che rimangono percorribili: Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ex-Salamini ad ingresso tangenziale nord;Via Emilia Ovest: dalla viabilità ovest al parcheggio scambiatore ovest; Via La Spezia: dalla tangenziale Sud al parcheggio Cavagnari; Strada Traversetolo: dalla tangenziale Sud al parcheggio scambiatore Traversetolo.

Il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure di precipitazioni nevose.


Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione i seguenti veicoli:

autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling); auto condivisa (car sharing); mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus); veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa; carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza; autoveicoli diretti agli alberghi della città; veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa – ambulatorio - paziente; veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; veicoli adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.); veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.); veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri; veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri; mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI.
Allegati: planimetria e ordinanza.

ALLEGATI |

>> Planimetria (1,56 MiB)

>> Ordinanza (1,45 MiB)

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