Ingresso in Italia
Tutte le persone non comunitarie che vogliano entrare regolarmente in Italia, per qualsiasi motivo (esclusi i richiedenti asilo politico), sono obbligate per legge a munirsi di visto di ingresso.
PREMESSA
Il 26 ottobre del 1997 l'Italia, a conclusione di un graduale processo di adattamento a quella politica comune dei visti prevista dalla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen. Al rafforzamento della comune frontiera esterna, dunque, è corrisposta la parallela e graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, e quindi l'affermazione della piena libertà di circolazione nell'insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la realizzazione del così detto Spazio Schengen.
L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:
- si presenti attraverso un valico di frontiera;
- sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
- sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
- non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.
Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).
IL VISTO
Il visto, che consta di un'apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno.
Ogni straniero che entri legalmente in Italia e permanga oltre i 90 giorni dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall'ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo - come previsto dall'art. 5 del T.U. 286/1998 - il permesso di soggiorno.
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