Comunicati Stampa

04.01.08 / MOBILITÀ E TRASPORTI / Ufficio Stampa

DAL 7 GENNAIO SCATTA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 1 ED EURO 2.

DAL 7 GENNAIO SCATTA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 1 ED EURO 2.


L’ordinanza dipende dal sesto accordo regionale sulla qualità dell’aria. Al via a Parma (come nelle altre città della regione e nei comuni della provincia che hanno aderito all’accordo), il 7 gennaio l’istituzione del divieto di circolazione per alcuni tipi di veicoli (compresi quelli diesel euro 1 ed euro 2), che si protrarrà fino al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. I contenuti dell’ordinanza (come comunicato a suo tempo) sono conseguenza del sesto accordo regionale sulla qualità dell’aria “per la gestione dell’emergenza da PM 10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea” e del piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell’aria.enbsp All’adozione del provvedimento sono vincolati i fondi che la Regione Emilia Romagna eroga per il trasporto pubblico. Il divieto riguarda l’area interna alle tangenziali, escluse le seguenti strade che rimangono percorribili: Via Emilio Lepido dalla rotatoria ex-Salamini ad ingresso tangenziale nord, Via Emilia Ovest dalla tangenziale ovest al parcheggio scambiatore ovest, Via La Spezia dalla tangenziale Sud al parcheggio Cavagnari, Strada Traversetolo dalla tangenziale Sud al parcheggio scambiatore Traversetolo. PER CHI E’ IL DIVIETO - Il divieto è per tutti i veicoli a benzina pre euro, per tutti i ciclomotori ed i motocicli a due tempi pre euro e per tutti i veicoli diesel pre euro (ossia i veicoli costruiti prima del 1992), euro 1 (quelli immatricolati dopo il primo gennaio 1993 fino al 1997) ed euro 2 (i veicoli immatricolati fino alla fine del 2000). Va sottolineato che il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni meteorologiche, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure di precipitazioni nevose. Per chi non rispetta l’ordinanza è prevista la sanzione amministrativa di 74 euro. LE DEROGHE AL DIVIETO - Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione i seguenti veicoli: autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida,enbsp autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL, autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling), auto condivisa (car sharing), mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza, veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc…), veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa. Le deroghe riguardano anche carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito, veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FM veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza, autoveicoli diretti agli alberghi della città se muniti di prenotazione o fattura, veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente, veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza. Sono inoltre esclusi dalle limitazioni i veicoli adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza. adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.), adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, latte, acqua, ecc.), veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri, autoveicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri. Altre deroghe sono previste perenbspmezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione, autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria.

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