Comunicati Stampa

10.03.08 / SICUREZZA / Ufficio Stampa

MULTE, CASSAZIONE RIBALTA SENTENZA GIUDICE DI PACE

MULTE, CASSAZIONE RIBALTA SENTENZA GIUDICE DI PACE


L’unico legittimato a fare ricorso contro una multa è il proprietario del mezzo e non l’autore della trasgressione. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che in questo modo ha invalidato la decisione del Giudice di pace di Parma, che aveva accolto il ricorso della persona multata. Nel caso specifico ad opporsi alla multa non era stata la ditta proprietaria dell’auto, ma colui che guidava il mezzo in quel momento: “La corte di legittimità – si legge nella sentenza – già in passato occupandosi della legittimazione ad impugnare verbali di accertamento, aveva avuto più volte occasione di affermare il principio secondo cui unico legittimato all’opposizione è da ritenersi esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa”. E tutto questo per un principio che vede soggetti con rapporto giuridico soltanto, nel caso specifico, l’Amministrazione comunale e l’ingiunto. Infatti il ricorso non può derivare dall’interesse di fatto che può avere una persona dalla rimozione della multa, ma va necessariamente collegato ad un interesse giuridico: “Con la sentenza la Cassazione ha ribadito il principio, cui invece non si era attenuto il Giudice di pace di Parma, ed ha nuovamente statuito che legittimato passivo nel giudizio di opposizione è esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente ed ingiunto”. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune di Parma le spese legale, per un totale di 500 euro.

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