NOTIZIE / 01.10.13 / MOBILITÀ E TRASPORTI

In funzione dal 1 ottobre il blocco del traffico per le auto più inquinanti

Dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area delimitata dall’anello della tangenziale blocco del traffico per i veicoli più inquinanti.
blocco traffico

L'ordinanza è stata adotatta sulla base di quanto previsto dall’ Accordo di Programma regionale per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea, sottoscritto da tutti i sindaci dei Comuni emiliani con più di 50.000 abitanti, da tutti i presidenti delle Province e dalla Regione stessa.

In caso d’inosservanza delle disposizioni dei provvedimenti è prevista la sanzione amministrativa di 163 euro, con la possibilità di beneficiare di una riduzione della multa pari al 30%. pagando la multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione al codice della strada che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

 - Ordinanza n. 152897 del 14/09/2012 - Blocco traffico dal Lunedi al Venerdi

Divieto di circolazione nel periodo 01/10 – 31/03 di ogni anno nel periodo di validità dell’Accordo (triennio 2012-2015), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per tutti i veicoli a benzina pre Euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive; per tutti i ciclomotori ed i motocicli a due tempi pre Euro; per tutti i veicoli diesel, di tipo M1, pre Euro ed Euro 1 anche se provvisti di bollino blu; per tutti i veicoli diesel di tipo M1, Euro 2, ovvero non dotati di FAP (Filtro antiparticolato), anche se provvisti di bollino blu; per tutti i veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all’Euro 3, ovvero non dotati di FAP (Filtro antiparticolato).

Il divieto comprende l’area interna alle tangenziali escluse le seguenti strade che rimangono percorribili: Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ex-Salamini ad ingresso tangenziale nord;
Via Emilia Ovest: dalla viabilità ovest al parcheggio scambiatore ovest; Via La Spezia: dalla tangenziale Sud al parcheggio Cavagnari; Strada Traversetolo: dalla tangenziale Sud al parcheggio scambiatore Traversetolo;

Il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure di precipitazioni nevose.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione i seguenti veicoli: autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling); auto condivisa (car sharing); mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus); veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa; carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza; autoveicoli diretti agli alberghi della città; veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa – ambulatorio - paziente; veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; veicoli adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.); veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.); veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri; veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri; mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI.


Allegati: planimetria e ordinanza.

ALLEGATI |

>> Ordinanza (1,45 MiB)

>> Planimetria (1,56 MiB)


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