Cosa fare dopo il sinistro
Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all'art. 11 comma 4 che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi."
Si può richiedere all'Ufficio la copia degli atti redatti dalla pattuglia intervenuta previo pagamento spese. (Art. 11 c.4 C.d.S. e 21 c.4 reg. C.d.S.).
Si ricorda che in caso di sinistri con danni materiali di lieve entità, è possibile utilizzare il c.d. CID
Contatti:
infortunistica@comune.parma.it
- ATTENZIONE -
La legge n. 124/2017 ha modificato, infatti, l'art. 135 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), inserendo il nuovo comma 3-bis con legge 124/2017 che prevede nuove regole per i testimoni in caso di SINITRI STRADALI CON SOLI DANNI A COSE.
Per limitare le truffe assicurative, negli incidenti con soli danni a cose la norma prevede che:
- l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione
oppure in alternativa, qualora non sia possibile l'indicazione nella denuncia del sinistro
- deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
Pertanto, le testimonianze di soggetti identificati in un momento successivo non sono utilizzabili in sede processuale.
La norma si rivolge solo alle parti coinvolte e non limita il potere di accertamento degli organi di polizia stradale intervenuti per i rilievi.