RICORSO GIUDICE DI PACE
E' previsto dall'art. 204-bis C.d.S. così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 1° settembre 2011.
Il ricorso è alternativo al Ricorso al Prefetto previsto dagli articoli 203 e 204 del C.d.S.
L'opposizione in carta semplice deve essere presentata entro 30 giorni (sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o dalla notifica del verbale e deve essere firmata dal ricorrente o dal corresponsabile indicato nell'atto. Oltre all'atto avverso il quale si ricorre (verbale, oppure ordinanza ingiunzione, cartella esattoriale) può essere allegata tutta la documentazione utile per dimostrare le proprie ragioni.
Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Parma in P.le Boito n. 1/bis o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, personalmente dall'interessato, da un delegato, da un avvocato con mandato.
Si fa presente che presso la segreteria del Giudice di Pace di Parma esiste un apposito modulo predefinito.
Per il ricorso è richiesto il pagamento di un contributo statale unificato, in proporzione alla somma della sanzione amministrativa contestata, il cui importo e modalità di versamento devono essere richieste alla Cancelleria del Giudice di Pace di Parma.
Per proporre opposizione al verbale è necessario aver ricevuto la notifica del verbale di violazione.
Non è ammissibile l’opposizione avverso preavvisi (l’avviso lasciato sul tergicristallo).
E' possibile controllare l'iter del proprio ricorso online direttamente sul sito del Ministero di Giustizia
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