Richieste di accesso agli atti amministrativi
Legge n. 241/90 e successive modifiche
Il diritto di accesso e d’informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano, ad eccezione degli atti che riguardano la Polizia Giudiziaria.
Per quanto attiene la relazione d’incidente stradale, trattasi di un documento scritto che descrive l'attività di rilievo svolta dagli agenti e/o funzionari della Polizia Locale. Riporta i dati anagrafici e abilitativi delle persone coinvolte, i dati dei veicoli, i danni riportati e le prognosi delle lesioni subite, le condizioni della strada ed i rilievi effettuati, planimetrici e fotografici, con la trascrizione integrale delle dichiarazioni delle parti, nonché la ricostruzione cinematica, per quanto possibile, del sinistro stradale, oltre alla documentazione delle eventuali violazioni accertate.
Dove rivolgersi
L'accesso prevederà la compilazione di debita istanza scritta e motivata con apposito modulo. Il modulo e le informazioni cliccando su RICHIESTA ACCESSO ATTI.
Il cittadino che fa richiesta di copie di atti / documenti dovrà corrispondere i costi di ricerca e di riproduzione e marche da bollo come previsto dalla normativa vigente.
Per quanto attiene il rilascio di visure e relazioni relative a incidenti stradali gli importi dei costi di ricerca e riproduzione nonché delle marche da bollo variano a seconda della tipologia di richiesta. Solo per la richiesta di accesso atti relativi agli incidenti stradali è attivo il servizio online (accessibile dal collegamento RICHIESTA ACCESSO ATTI).
Nel caso in cui il Comando di Polizia Locale valuti, sulla base delle leggi in vigore, che non sia possibile soddisfare la richiesta, invia al cittadino una lettera di differimento del termine o di rifiuto motivato a firma del responsabile del procedimento.
RICHIESTA ACCESSO ATTI