Ricorso Prefetto
l’art. 203 C.d.S. prevede che il trasgressore o l’obbligato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione , se non è stato eseguito il pagamento in misura ridotta della sanzione, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento del verbale l’interessato può presentare il ricorso. Gli allegati sono a discrezione dell’utente e devono essere utili a comprovare le ragioni difensive.
Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in carta semplice con una delle seguenti modalità:
- inviandolo con raccomandata A.R. (art. 388 DPR 495/92) al Comando di Polizia Locale di Parma in Strada del Taglio 8/A oppure direttamente alla Prefetto di Parma;
- presentandolo al Front Office del Comando PM in Strada del Taglio 8/A;
- tramite PEC: comunediparma@postemailcertificata.it .
L’ufficio preposto alla trattazione del ricorso acquisirà d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento fissando una sanzione con importo pari alla metà del massimo edittale.
Il Prefetto adotta l’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore. Ai sensi dell’art. 204 D.Lvo 285/92, se il prefetto non si pronuncia nei termini sotto indicati, il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso). L’ordinanza del prefetto deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua adozione (art. 204 comma 2 CdS).
Ai sensi dell’art. 205 D.Lvo 285/92 avverso l’ordinanza del Prefetto è possibile ricorrere con opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Il ricorso è esente da tasse e diritti di segreteria.
Per proporre opposizione al verbale è necessario aver ricevuto la notifica del verbale di violazione.
Non è ammissibile l’opposizione avverso preavvisi (l’avviso lasciato sul tergicristallo).
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