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MODALITÀ DI PAGAMENTO O RICORSO AVVERSO LE SANZIONI PECUNIARIE ELEVATE DALLE FORZE DI POLIZIA

Breve guida informativa relativa alle modalità di pagamento e/o ricorso avverso le sanzioni pecuniarie.

In caso di violazioni di normativa europea, nazionale, regionale (per le materie di competenza) e comunale (regolamenti comunali e ordinanze sindacali) si applicano delle sanzioni amministrative.

 

La Polizia Locale e altri agenti accertatori esterni al Comune (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardie Ecologiche Volontarie, ...) svolgono, a seconda delle materie, questa attività di accertamento.

Il procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla Legge 689/81 e successive modifiche, in alcuni casi, unitamente alla contestazione della violazione, può prevedere anche il sequestro: oltre a sanzioni amministrative pecuniarie possono/devono infatti essere previste (a seconda dello specifico contesto normativo di riferimento) anche sanzioni accessorie quali, ad esempio, la confisca.

L'Autorità competente, è normalmente l'ente che introita la sanzione, pertanto: il Comune di Parma è Autorità competente per ogni provvedimento di contestazione di violazioni amministrative il cui incasso spetti al Comune stesso.

 

Come funziona

 

La violazione viene contestata all'autore materiale dell'illecito (c.d. trasgressore) e agli eventuali obbligati in solido (indicati all’art. 6 L.689/81) immediatamente all'atto della rilevata violazione oppure (ove ciò non sia stato possibile) tramite notifica del verbale di accertamento entro termini prefissati (90 giorni in caso di notifiche in Italia, 360 giorni per notifiche all'estero. In entrambi i casi il termine del procedimento decorre dalla conclusione dell’accertamento).

 

Pagamento in misura ridotta

 

È possibile pagare la sanzione, nella misura ridotta indicata nel verbale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale stesso, salvo nei casi in cui la normativa escluda tale possibilità. Con il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro i previsti 60 giorni, si conclude il procedimento e si estingue l'illecito anche nel caso in cui siano stati già presentati scritti difensivi avverso il verbale di accertamento.

 

Contestazione della violazione

 

Avverso il verbale non è possibile presentare ricorso all’Autorità giurisdizionale ma, entro 30 giorni dalla notifica del suddetto verbale, il trasgressore o, se presente, l'obbligato solidale, possono eventualmente inviare al Sindaco scritti difensivi e documenti (art.18 L.689/81) per far rilevare la propria estraneità ai fatti accertati, l'infondatezza della contestazione o ogni altro aspetto rilevante ai fini della contestata violazione.

In caso di sequestro è sempre possibile fare opposizione ad esso ai sensi dell'art.19 L.689/81. 

La presentazione di scritti difensivi non sospende i termini di pagamento della sanzione prevista.

Negli scritti difensivi l'autore materiale dell'illecito o l'obbligato solidale possono comunque richiedere di essere sentiti personalmente: si tratta di una facoltà che, se non esercitata, non penalizza l'esito del riesame della contestazione (basato sugli scritti difensivi) ma può risultare utile in casistiche particolari o complesse; se viene richiesta l'audizione, l'ufficio convoca in audizione il richiedente e dell'avvenuto svolgimento della stessa viene redatto apposito verbale.

Gli scritti difensivi, redatti in carta semplice (con allegato una copia del verbale di accertamento e con indicazione di recapiti telefonici, e-mail/pec per eventuali comunicazioni), vanno indirizzati, per illeciti legati al regolamento convivenza, al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio tramite pec all'indirizzo PEC sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it

 

Mancato pagamento

 

Il Dirigente, trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale e rilevato il mancato pagamento dello stesso entro i termini di legge (60 giorni dalla notifica), se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione (somma individuata  tra il minimo e il massimo previsto per ogni singola violazione) ingiungendone il pagamento. 

Insieme alle spese di notifica verranno applicate ove previste, le sanzioni accessorie (per es. confisca).

 

L' ordinanza di ingiunzione è impugnabile - entro 30 giorni dalla sua notifica- davanti al Giudice di Pace, ovvero davanti al Tribunale nei casi previsti dai commi 4 e 5 art.6 D.lgs. 150/2011.

 

Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza. 

Se si è in possesso dei necessari requisiti di cui al vigente regolamento sulle rateizzazioni, è possibile chiedere e ottenere una rateizzazione di tale importo.  

La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell'ordinanza-ingiunzione viene riscossa coattivamente mediante ingiunzione di pagamento con addebito delle maggiorazioni di cui all'art.27 L.689/81, oltre ad ulteriori oneri, spese e compensi di riscossione di cui al vigente regolamento che disciplina la riscossione delle entrate comunali. 

La riscossione delle sanzioni è soggetta a prescrizione quinquennale.