Rateizzazioni atti coattivi

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Tipo Tributo/Entrate: Riscossione coattiva
Anno: 2023
Validità: da 01/04/2023
DESCRIZIONE

 

Per la riscossione dei crediti per i quali sono risultate infruttuose le attività di riscossione spontanea e sollecitatoria, precedentemente svolte da PARMA
GESTIONE ENTRATE S.p.A., la stessa può proseguire o intraprendere la riscossione in forma coattiva utilizzando come strumento l’ingiunzione fiscale ex
R.D. 639/1910.
PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A. deve provvedere alla formazione e produzione delle ingiunzioni fiscali per il Comune di Parma che le ha affidato la
riscossione delle entrate; le stesse devono essere notificate tramite il servizio postale (territorio nazionale) oppure utilizzando i messi notificatori
(territorio del Comune di Parma) appositamente nominati.
Successivamente in caso di mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale notificata PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A. è in grado di porre in essere,
come previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla Legge 265/2002), mediante i propri funzionari responsabili della riscossione, le procedure esecutive di
cui al D.P.R. 602/73.
Tali procedure esecutive o cautelari, efficaci e rapide, possono essere sinteticamente così elencate:
Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.
Procedura di iscrizione ipotecaria.
Procedura di pignoramento presso terzi.
Procedura di pignoramento di beni mobili registrati.
Procedura di pignoramento immobiliare.

Per la riscossione dei crediti, per i quali sono risultate infruttuose le attività di riscossione spontanea e sollecitatoria, il Comune può proseguire o intraprendere la riscossione in forma coattiva, utilizzando come strumento l’ingiunzione fiscale exR.D. 639/1910.Il Comune provvede alla formazione e produzione delle ingiunzioni fiscali; le stesse devono essere notificate secondo i canali previsti dalla normativa statale, quale ad esempio tramite PEC, tramite servizio postale (territorio nazionale), tramite messi notificatori (territorio del Comune di Parma) appositamente nominati...Successivamente, in caso di mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale notificata, il Comune è in grado di porre in essere, come previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla Legge 265/2002), mediante i propri funzionari responsabili della riscossione, le procedure esecutive di cui al D.P.R. 602/73.Tali procedure esecutive o cautelari, efficaci e rapide, possono essere sinteticamente così elencate:- Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.- Procedura di iscrizione ipotecaria.- Procedura di pignoramento presso terzi.- Procedura di pignoramento di beni mobili registrati.- Procedura di pignoramento immobiliare.

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

E' possibile chiedere il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'articolo 52 del dal Regolamento delle Entrate Comunali:

  • da 200,01 a 3.000,00 euro fino a 12 rate mensili
  • da 3.000,01 a 15.000,00 euro fino a 36 rate mensili
  • da 15.000,01 a 30.000,00 euro fino a 48 rate mensili
  • oltre 30.000,01 euro fino a 72 rate mensili

Non potranno essere concessi piani rateali per importi fino ad euro duecento (€ 200,00).

L’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad euro cento (€ 100,00).

Per le persone fisiche (esclusi gli atti riferiti ad attività di impresa e lavoro autonomo) quando l’importo oggetto della richiesta supera 5.000,00 euro la rateizzazione è concessa attestando lo stato di grave disagio economico/finanziario con la presentazione dell’Indicatore dellasituazione economica equivalente (ISEE) come specificato nel modulo di richiesta.La rateizzazione non può essere concessa per ISEE superiore ad € 30.000.
Per le persone giuridiche, società di persone, ditte individuali e professionisti quando l’importo oggetto della richiesta supera 10.000,00 euro la rateizzazione è concessa attestando lo stato di temporanea difficoltà economico/finanziaria con la presentazione della documentazionespecificata nel modulo di richiesta.
Il modello di richiesta rateazione dovrà essere compilato, sottoscritto e restituito inviando il tutto all'indirizzo mail coattiva.entrate@comune.parma.it o tramite consegna diretta allo Sportello Entrate del Comune di Parma in L.go Torello de Strada n.15/A, DUC B - 43121 Parma (PR).
Si avverte il richiedente che la presente istanza perde efficacia e si considererà non presentata nel caso in cui l’interessato non provveda al pagamento della prima rata.Si avverte altresì che la decadenza del beneficio concesso avverrà automaticamente nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.La decadenza comporterà l’obbligo di pagare la somma rimanente in un'unica soluzione, al fine di evitare l’attivazione di procedure esecutivee/o cautelari previste dalla legge con addebito di sanzioni, interessi e spese anche legali, secondo le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R.602/73 e modifiche successive.
Il piano rateale e i relativi bollettini verranno inviati alla mail indicata nell'istanza, è perciò possibile che tale risposta venga posizionato nella casella relativa allo spam del vostro provider. Si invita a tener monitorata tale casella.

CONTATTI E RICEVIMENTO

L’Ufficio Riscossione Coattiva dello Sportello Entrate del Comune di Parma riceve il pubblico solo suappuntamento, che può essere fissato attraverso il servizio di prenotazione on-line PRENOTA APPUNTAMENTO 

    Allegati

  • 271,28 KB -
    Modulo per richiesta rateizzazione atti di riscossione coattiva
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