IMU

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Tipo Tributo/Entrate: IMU
Anno: 2024
Validità: da 20/05/2024
DESCRIZIONE

L'IMU deve essere versata dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli di cui ai fogli catastali n. 35, 36, 37, dal 59 al 68, 102 e 103.

Tutti gli altri terreni che non rientrato nell’esenzioni suddette pagano l'IMU.

soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

Con deliberazione consiliare n.55 del 30/09/2020, in ultimo modificato con deliberazione consigliare n. 71 del 27/11/2023, il Comune di Parma ha approvato il Regolamento IMU.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Novità 2024

 Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 ha aggiornato le regole e la modulistica relative alla dichiarazione annuale IMU. 

Enti non commerciali “ ENC”

La Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, al comma 71 interviene con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC:

ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;

Gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

 

Immobili occupati abusivamente

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, per gli immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata regolare denuncia all'autorità giudiziaria. La legge di Bilancio 2023 – Nuova esenzione L’art. 1, comma 81, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la lett. g-bis) all'articolo 1, comma 759 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedendo una nuova fattispecie in esenzione per “gli immobili non utilizzabili ne disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale” Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.

Presupposti per l’esenzione

I presupposti alla base della nuova esenzione sono i seguenti : - il possesso di immobili (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) oggetto di occupazione abusiva; - che sia iniziata una azione giudiziaria penale nell'ipotesi di azione d'ufficio, o che sia stata presentata regolare denuncia penale all’autorità giudiziaria, per i reati del codice penale, di cui agli articoli 614, comma 2 per chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare e 633 per chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto; - la comunicazione, da parte del soggetto passivo, della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’esenzione IMU a decorrere dall’anno 2023; - la successiva comunicazione della data in cui sono cessate le condizioni di occupazione abusiva, dalla quale riprenderà l’assoggettamento all’imposta.

Modalità di comunicazione dei presupposti

La Legge di Bilancio stabilisce che la comunicazione dei presupposti al comune interessato, da parte del contribuente possessore dell’immobile occupato abusivamente, deve avvenire “… secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,…” Nelle more dell’emanazione del Decreto, l’Ufficio Tributi è a disposizione per comunicare direttamente agli interessati, le modalità con cui effettuare la comunicazione dei dati necessari per avere diritto all’esenzione.

 

ALIQUOTE E TARIFFE

Con la deliberazione consiliare n.83 del 18/12/2023, il Comune di Parma ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2024:

Fattispecie

Aliquota

Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9

(art. 1, c. 748, L. n. 160/2019)

0,60 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità)

(art. 1, c. 750, L. n. 160/2019)

0,10 %

Terreni agricoli (non esenti)

(art. 1, c. 752, L. n. 160/2019)

1,06 %

Fabbricati D (esclusi i D/10)

(art. 1, c. 753, L. n. 160/2019)

1,06 %

Aree fabbricabili

1,06 %

Altre fattispecie

(art. 1, c. 754, L. n. 160/2019)

1,06 %

e le seguenti riduzioni: 

Fattispecie

Aliquota

Specifiche

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato

0,80 %

  • da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998
  • obbligo di presentazione di copia del contratto unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, a pena di decadenza dal beneficio
  • sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a studenti universitari

0,80 %

  • da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari, alle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 431/1998
  • obbligo di presentazione di copia del contratto unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, a pena di decadenza dal beneficio
  • sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione

0,60 %

  • da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino), ai sensi della legge 431/1998, a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000
  • obbligo di presentazione di copia del contratto unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, a pena di decadenza dal beneficio
  • sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato a parenti di primo grado

0,80 %

  • da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica del comodatario)
  •  obbligo di presentazione di apposita dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio
  • sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti

 

TERMINI DI VERSAMENTO

L’imposta municipale è sempre dovuta in due rate annuali aventi scadenza:

-        16 giugno (acconto), pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

-        16 dicembre (saldo) a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote approvate.

 

Il contribuente ha la possibilità di versare l’intera imposta dovuta per l’annualità in corso, in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Il tributo è dovuto per l'anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dell’immobile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il pagamento deve inoltre essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

Importo minimo annuale: € 12,00.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Servizio Calcolo IMU permette di calcolare autonomamente l’IMU e di stampare il modello F24 compilato.

Il conteggio richiede la conoscenza della normativa da applicare al singolo caso specifico.

Il Comune di Parma non risponde dell’esattezza, regolarità e aggiornamento delle informazioni inserite dal contribuente per il calcolo dell’IMU. Informazioni in merito alla propria posizione IMU, ai versamenti effettuati ed ai provvedimenti emessi sono disponibili sul Portale del Contribuente, accessibile dal sito web del Comune di Parma mediante autenticazione SPID.

Codice Comune: G337

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno optando per l’uso del modello F24:

  • 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
  • 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
  • 3914: IMU terreni agricoli
  • 3916: IMU aree fabbricabili
  • 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
  • 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
  • 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
  • 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce).

Per i cittadini italiani residenti all’estero le modalità di versamento sono differenti a seconda che quanto dovuto sia a favore del Comune o dello Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10).

ESENZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)

a) ABITAZIONI PRINCIPALI: sono esenti dall’IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esenzione si estende alle pertinenze delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

b) ANZIANI E DISABILI: é considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

c) CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE: casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

d) COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA: si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

e) FORZE DI POLIZIA: E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 5 quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.

 

SONO ESENTI, INOLTRE, TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

RAVVEDIMENTO ONEROSO

L’ente promuove l’istituto del ravvedimento operoso da parte dei contribuenti, per la spontanea regolarizzazione degli adempimenti di versamento dei tributi e la riduzione del contenzioso, secondo la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale:

a) del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti;

b) degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

c) della sanzione ridotta, nella misura individuata ai sensi del comma successivo.

 

La sanzione è ridotta:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

 

Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter), del comma 1, devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d’imposta laddove l’obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

 

Nei casi di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 1, in applicazione dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione minima è ridotta alla metà se il pagamento viene eseguito entro novanta giorni dalla scadenza prevista. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

RIMBORSO

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore delle entrate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

 

Il rimborso viene effettuato dal Comune, a seguito di esito positivo della necessaria istruttoria, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

 

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

 

Eventuali somme da rimborsare, su richiesta specificata del contribuente, nella stessa istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso in annualità/rate successive. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

 

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 12,00 euro.

 

L'istanza di rimborso è presentabile esclusivamente on-line cliccando qui

CONTATTI E RICEVIMENTO

L’Ufficio IMU dello Sportello Entrate del Comune di Parma riceve il pubblico solo su appuntamento, che può essere fissato attraverso il servizio di prenotazione on-line PRENOTA APPUNTAMENTO 

    Normativa

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    regolamento IMU dal 1-1-24
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    aliquote IMU 2024
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