Il Comune di Parma, a far data dall’anno 2006 e fino al 31 dicembre 2022, ha affidato i carichi di posizioni creditorie per la riscossione, anche in forma coattiva, a Parma Gestione Entrate S.p.A., società a partecipazione mista pubblico-privata.
Nei primi mesi del 2023 il Comune di Parma ha dovuto decidere se annullare automaticamente i debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Il Consiglio comunale ha deciso di deliberare di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 del medesimo articolo, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, in quanto non sarebbe conveniente per i cittadini e neppure per l'Ente.
Come riportato nel testo della deliberazione consiliare, l’Ente ha deciso di non applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione, in continuità con le scelte adottate in passato in sede di analoghi provvedimenti normativi, al fine di non creare una situazione di disparità fra i debitori potenzialmente beneficiari dello stralcio e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della norma per effetto delle scelte organizzative dell’Ente.
Inoltre, lo stralcio parziale è ritenuto particolarmente gravoso per gli enti locali, in quanto la parte prevalente delle partite in riscossione presentano carichi residui di importo non superiore a mille euro, a causa della natura stessa delle entrate (tributi locali, rette per servizi all’utenza, sanzioni per violazioni al codice della strada) e l’adesione alla misura proposta dal Governo, specie se venisse estesa ai carichi affidati anche a soggetti diversi dall’Agente della riscossione, produrrebbe effetti significativi sugli equilibri dei bilanci degli enti, solo parzialmente mitigati dalla previsione di cui all’art. 1, comma 252, della legge 197/2022, applicabile esclusivamente in caso di accertamento di disavanzo.
Tale provvedimento è stato trasmesso entro il 31 gennaio 2023 all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo, inoltre è stato trasmesso, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 del medesimo articolo,
relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022,n. 197, di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 del medesimo articolo,relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agliagenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;